RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 13162 depositata il  14 maggio 2024 – L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’ IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta

L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell' IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta

Il soggetto titolare di partita IVA ha diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13162 depositata il 14 maggio 2024 è stata chiamata a dirimere un contrasto interpretativo in ordine a che i presupposti per la detrazione IVA siano, sostanzialmente, gli stessi del rimborso dell'imposta medesima, con specifico riguardo all'IVA afferente ad operazioni imponibili passive relative a beni [...]

ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70.000 euro senza visto di conformità) per i contribuenti che abbiano raggiunto i livelli di affidabilità

Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell'Agenzia delle Entrate "Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno [...]

Nell’eccezione di prescrizione, in materia tributaria, eccepita dal contribuente l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 6289 depositata l' 8 marzo 2024, intervenendo in tema di eccezione di prescrizione, ha ribadito il principio secondo cui "... anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 11358 depositata il 29 aprile 2024 – In materia tributaria la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – che costituisce disciplina specifica rispetto all’istituto di cui all’art. 69, sesto comma, del r.d. n. 2440 del 1923 – può essere fatta valere anche nel corso del giudizio che abbia ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un’adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell’Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell’interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale

In materia tributaria la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - che costituisce disciplina specifica rispetto all'istituto di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. n. 2440 del 1923 - può essere fatta valere anche nel corso del giudizio che abbia ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un'adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 10892 depositata il 23 aprile 2024 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10415 depositata il 17 aprile 2024 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante oppure può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, nel caso d’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. Le due soluzioni costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso)

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante oppure può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Le due soluzioni costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso)

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante oppure può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 10415 depositata il 17 aprile 2024, intervenendo in tema eccedenze di versamenti, ha ribadito il principio secondo cui "... in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, [...]

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