RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2685 depositata il 4 febbraio 2025 – La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l’effetto dell’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 17, sentenza n. 5526 depositata il 9 settembre 2024 – L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30837 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30829 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665 comma, L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, 665 comma, L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

Motivazione della cartella di pagamento che segua l’atto fiscale, calcolo degli interessi ed interruzione della prescrizione se richiesto il rateizzo

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 27504 depositata il 23 ottobre 2024, intervenendo in tema di cartella di pagamento a seguito di atto fiscale, ha ribadito una serie di principi tra cui quello secondo cui "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum [...]

Quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non può riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso

Quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non può riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28821 depositata l’ 8 novembre 2024 – Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio; l’ente previdenziale non può neanche accettare i contributi prescritti e se li accetta il pagamento, anche spontaneo, è indebito e chi ha versato può ripetere la somma

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 – con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio; l’ente previdenziale non può neanche accettare i contributi prescritti e se li accetta il pagamento, anche spontaneo, è indebito e chi ha versato può ripetere la somma

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 23273 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di IVA, il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta dell’imposta per cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale

In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale

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