CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2685 depositata il 4 febbraio 2025 – La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l’effetto dell’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura
La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura