RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32758 – In tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta

in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d’imposta"), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta ("cd. sostituito")

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32082 – Istanza di rimborso delle maggiori imposte trattenute dall’Inps sulla pensione integrativa per non aver applicato il trattamento più favorevole dell’art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 252 del 2005

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32082 Accertamento - Istanza di rimborso delle maggiori imposte - Fondo Integrativo - Trattamento più favorevole - Contenzioso tributario Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate, con tre motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1102/25/2016, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31625 – In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990

in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un'ampia rateizzazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30737 – Il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente

"in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30213 – Lo svolgimento di un’attività di “impresa” costituisca un limite all’applicabilità del diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa

Lo svolgimento di un'attività di "impresa" costituisca un limite all'applicabilità del diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30090 – In tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso

in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29977 – Il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

Il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29996 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito

la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c. c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

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