CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2846 – La definizione automatica della posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da particolari calamità naturali << può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo
il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati > (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-octies, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che > e che > (quinto periodo del comma 665 come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-octies, comma 1), demandando al direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che stabilisca >.