CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 771
Imposte dirette – IRPEF – Istanza di rimborso – Termine di decadenza
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna in Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da C.A.F., e proseguita dai suoi eredi odierni ricorrenti, avverso il diniego di rimborso Irpef per ritenute alla fonte effettuate nell’anno 2002.
2. Ha rilevato il giudice di appello che il contribuente era decaduto dal diritto al rimborso atteso che alla data del 16 maggio 2006, epoca della presentazione della relativa richiesta, era elasso il termine decadenziale di 48 mesi di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, dovendo considerarsi come dies a quo la data di pagamento del prezzo per l’acquisto del terreno oggetto della ritenuta di imposta, identificato nel giorno 29 gennaio 2002.
3. Per la cassazione della citata sentenza U.Z., P.F., L.F. e L.F. ricorrono con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo «Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, della L. 31 dicembre 1991 n. 413 e dell’art. 7, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 nonché dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza per aver qualificato la richiesta come rimborso della ritenuta di imposta e non come credito di imposta conseguente all’errore materiale commesso in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2003.
b. Secondo motivo «Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, della L. 31 dicembre 1991 n. 413 e dell’art. 7, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 nonché dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità della motivazione per aver ritenuto che il diritto al rimborso sia indissolubilmente legato alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa e non già connesso all’operatività della facoltà correttiva pervista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
c. Terzo motivo «Omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo del giudizio ex art. 11, comma 7, della L. 31 dicembre 1991 n. 413 e dell’art. 7, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 nonché dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.» deducendo l’erroneità della motivazione laddove non ha chiarito se la ragione ostativa al rimborso sia stata individuata nella violazione dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ovvero dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998.
2. La controricorrente argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. Questa Corte ha sul tema oggetto di controversia affermato i seguenti condivisibili principi, che vanno in questa sede ribaditi: in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili “all’an” o al “quantum” del tributo, ovvero a ritenute alla fonte (Sez. 5, Sentenza n. 16617 del 07/08/2015; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 111 del 09/01/2015); in caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la presentazione dell’istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva “dell’an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall’inizio (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14868 del 20/07/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018).
5. A tali principi la sentenza di appello si è correttamente adeguata, avendo argomentato che nella fattispecie, trattandosi di trattenuta effettuata a saldo dell’imposta versata in unica soluzione, il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal giorno del pagamento del prezzo su cui è stata effettuata l’unica trattenuta.
6. I ricorrenti affermano di non comprendere tale ratio decidendi, in realtà del tutto lineare; ma, per contrastarne la correttezza, omettono di affrontare il fulcro della decisione (unicità del momento estintivo dell’obbligazione tributaria; conseguente decorrenza immediata del termine decadenziale per l’emenda; inesistenza di alcun atto interruttivo valido prima del verificarsi della decadenza) opponendo in tutti e tre i motivi un presunto errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2003, senza tuttavia specificare in che cosa sia consistito tale errore e come esso possa essere considerato rilevante al fine di interrompere il decorso del termine decadenziale, posto che il ricorso non confuta l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il modello Unico 2003 non sarebbe stato compilato correttamente al fine di ottenere la correzione della trattenuta e non sarebbe stata all’uopo presentata nemmeno una tempestiva dichiarazione integrativa.
7. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti U.Z., P.F., L.F. e L.F., al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
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