RISCOSSIONE

Corte di Cassazione sentenza n. 21065 depositata il 4 luglio 2022 – L’intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto non necessita null’altro oltre all’indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale

L’intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto non necessita null'altro oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale

Corte di Cassazione ordinanza n. 28064 depositata il 27 settembre 2022 – La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento da parte della società, dell’amministratore di fatto e del curatore fallimentare non costituisce, quindi, giudicato esterno nei confronti del responsabile solidale ai sensi dell’art. 2462, comma 2 c.c. né giustifica il mancato esame da parte della CTR di tutti i profili inerenti al merito della pretesa impositiva, dovendo assicurarsi al contribuente il pieno esercizio di difesa che non può avere per oggetto esclusivamente la sussistenza del vincolo della solidarietà con la società

La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento da parte della società, dell'amministratore di fatto e del curatore fallimentare non costituisce, quindi, giudicato esterno nei confronti del responsabile solidale ai sensi dell'art. 2462, comma 2 c.c. né giustifica il mancato esame da parte della CTR di tutti i profili inerenti al merito della pretesa impositiva, dovendo assicurarsi al contribuente il pieno esercizio di difesa che non può avere per oggetto esclusivamente la sussistenza del vincolo della solidarietà con la società

Corte di Cassazione ordinanza n. 28034 depositata il 26 settembre 2022 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

Corte di Cassazione sentenza n. 28018 depositata il 26 settembre 2022 – Nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l’Amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute, da calcolarsi nella misura legale e, solo a seguito della aggiunta, da parte dell’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, del comma 8 bis al menzionato art. 47, nella misura del 4,5%

Nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l’Amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute, da calcolarsi nella misura legale e, solo a seguito della aggiunta, da parte dell’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, del comma 8 bis al menzionato art. 47, nella misura del 4,5%

Corte di Cassazione ordinanza n. 26534 depositata l’ 8 settembre 2022 – In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c. Sicché tale iscrizione è legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. Sicché tale iscrizione è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32854 – La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

Corte di Cassazione sentenza n. 26285 depositata il 6 settembre 2022 – La norma di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973 non è intervenuta nell’ambito definitorio di tali redditi, la cui natura rimane quella dei redditi d’impresa, ma si è limitata ad introdurre una nuova modalità di riscossione dell’imposta che ora avviene tramite l’effettuazione della ritenuta alla fonte. La qualifica del reddito di impresa permane anche nei confronti degli intermediari/agenti professionali non residenti

La norma di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/1973 non è intervenuta nell’ambito definitorio di tali redditi, la cui natura rimane quella dei redditi d’impresa, ma si è limitata ad introdurre una nuova modalità di riscossione dell’imposta che ora avviene tramite l’effettuazione della ritenuta alla fonte. La qualifica del reddito di impresa permane anche nei confronti degli intermediari/agenti professionali non residenti

Corte di Cassazione sentenza n. 25865 depositata il 2 settembre 2022 – Ai fini della validità della notifica della cartella ad una società estinta per impedire la decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto, ma occorre che quell’atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l’avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria. Ai fini dell’effetto impeditivo della decadenza, di cui all’art. 25, cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido

Ai fini della validità della notifica della cartella ad una società estinta per impedire la decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto, ma occorre che quell'atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l'avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria. Ai fini dell'effetto impeditivo della decadenza, di cui all'art. 25, cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido

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