Corte di Cassazione sentenza n. 28018 depositata il 26 settembre 2022 – Nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l’Amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute, da calcolarsi nella misura legale e, solo a seguito della aggiunta, da parte dell’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, del comma 8 bis al menzionato art. 47, nella misura del 4,5%