RISCOSSIONE

Corte di Cassazione ordinanza n. 32469 depositata il 3 novembre 2022 – In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione

In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1768 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, quando cessa il vincolo di destinazione

In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all'esito dell'operazione, quando cessa il vincolo di destinazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 32263 depositata il 2 novembre 2022 – In materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell’atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell’ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest’ultimo un’efficace diritto di difesa

In materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa.

Contributi erogati alle imprese a seguito dell’alluvione – Ritenuta d’acconto del 4%, articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta n. 16 del 12 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 16 del 12 gennaio 2023 Contributi erogati alle imprese a seguito dell'alluvione - Ritenuta d'acconto del 4%, articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il Comune istante (di seguito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38116 depositata il 29 dicembre 2022 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 l. n. 212/2000 e dall’art. 3 l. n. 241/1990, essendo l’obbligo di motivazione rafforzato solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l’obbligo di motivazione rafforzato solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo

Corte di Cassazione ordinanza n. 31172 depositata il 21 ottobre 2022 – Nel processo tributario ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella [come anche dell’ingiunzione] di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini

Nel processo tributario ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella [come anche dell'ingiunzione] di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini

Corte di Cassazione ordinanza n. 30908 depositata il 19 ottobre 2022 – Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta

Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta

Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 – La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

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