RISCOSSIONE

GEFIA di ”minori dimensioni” – Requisito della «vigilanza» – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposta n. 327 del 10 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 327 del 10 maggio 2023 GEFIA di ''minori dimensioni'' - Requisito della «vigilanza» - Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10103 depositata il 17 aprile 2023 – In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.

In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 7, sentenza n. 27 depositata il 10 gennaio 2023 – Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria

Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7348 depositata il 14 marzo 2023 – In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha stabilito non soltanto che l’estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ragione del verificarsi delle specifiche circostanze di cui alla norma medesima

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ragione del verificarsi delle specifiche circostanze di cui alla norma medesima.

Inopponibilità del contratto di rent to buy alla procedura esecutiva – Obblighi di fatturazione e di versamento IVA – Articoli 21, comma 1, e 17, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 250 del 16 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 250 del 16 marzo 2023 Inopponibilità del contratto di rent to buy alla procedura esecutiva - Obblighi di fatturazione e di versamento IVA - Articoli 21, comma 1, e 17, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33567 depositata il 15 novembre 2022 – La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all’atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, “qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all'atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, "qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 25, sentenza n. 3565 depositata il 20 settembre 2022 – E’ legittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale (art. 77 D.p.r. n. 602/1973), non avendo il contribuente dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore

E’ legittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale (art. 77 D.p.r. n. 602/1973), non avendo il contribuente dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore

Corte di Cassazione ordinanza n. 33176 depositata il 10 novembre 2022 – L’obbligato solidale ha il diritto di potere contestare anche nel merito il primo atto allo stesso notificato, potendo dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ragioni di contestazione che tendono a inficiare il fondamento della pretesa impositiva originariamente fatta valere nei confronti della società scissa

L’obbligato solidale ha il diritto di potere contestare anche nel merito il primo atto allo stesso notificato, potendo dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ragioni di contestazione che tendono a inficiare il fondamento della pretesa impositiva originariamente fatta valere nei confronti della società scissa. il contribuente, qualora riceva la notifica di una cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento, ha la possibilità di impugnare la cartella di pagamento non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente

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