RISCOSSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 186 depositata il 30 maggio 2023 – Durante il periodo di sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora, ex art. 30 D.p.r. 602/1973. La sospensione della riscossione del credito erariale da parte del Tribunale fa, infatti, venire meno il requisito della colpevolezza sulla cui base poggiano gli interessi moratori. Al contrario permane la debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, invece, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore

Durante il periodo di sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora, ex art. 30 D.p.r. 602/1973. La sospensione della riscossione del credito erariale da parte del Tribunale fa, infatti, venire meno il requisito della colpevolezza sulla cui base poggiano gli interessi moratori. Al contrario permane la debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, invece, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20368 depositata il 14 luglio 2023 – L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto impositivo già notificato alla contribuente, ma era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, costituendo, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l’Ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria, per cui la stessa doveva essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione

L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto impositivo già notificato alla contribuente, ma era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, costituendo, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria, per cui la stessa doveva essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 4, sentenza n. 1235 depositata il 26 aprile 2023 – A pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. In tema di fondo patrimoniale grava sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito stesso alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore al riguardo

A pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. In tema di fondo patrimoniale grava sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare l'estraneità del debito stesso alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore al riguardo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18426 depositata il 28 giugno 2023 – Nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall’art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi

Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

GEFIA di ”minori dimensioni” – Requisito della «vigilanza» – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposta n. 327 del 10 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 327 del 10 maggio 2023 GEFIA di ''minori dimensioni'' - Requisito della «vigilanza» - Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10103 depositata il 17 aprile 2023 – In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.

In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 7, sentenza n. 27 depositata il 10 gennaio 2023 – Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria

Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria

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