CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17499 depositata il 1° settembre 2016 – In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita di redigere un’apposita relata di notifica
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17499 depositata il 1° settembre 2016 TRIBUTI - IRAP - NOTIFICA CARTELLA Fatto e diritto Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis cod.proc.civ., osserva quanto segue: La Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha respinto l’appello di C.G. contro la sentenza che aveva confermato l’avviso di [...]