Commissione Tributaria Provinciale di Roma sezione 6 sentenza n. 23404 depositata il 5 ottobre 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO – CONTRIBUENTE RESIDENTE ALL’ESTERO – ISCRIZIONE ALL’AIRE – NOTIFICA DELLA CARTELLA – MODALITA’ ALTERNATIVE – INDIVIDUAZIONE
FATTO
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2015 il sig. GF impugnava la cartella di pagamento n. X di complessivi 49.576,91 euro e relativa a IRPEF anno 2010 emessa a seguito di controllo automatico del modello 730 ex art. 36 bis del DPR 600/1973.
In relazione all’atto impugnato il ricorrente sosteneva:
Di non aver mai ricevuto alcun avviso del controllo eseguito assentamente notificatogli in data 14 aprile 2012, in quanto alla data dello stesso era gia’ residente in Svizzera e regolarmente iscritto all’AIRE e di non aver ricevuto alcun successivo atto.
Chiedeva pertanto dichiararsi ormai prescritto il relativo credito erariale.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate che sosteneva che il soggetto in questione aveva comunque un domicilio fiscali in Italia e di aver tentato ivi la notifica, seppur inutilmente, essendo risultato sconosciuto a mittente.
La causa veniva chiamata all’udienza del 5 ottobre 2017.
MOTIVAZIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente non fornisce prova del cambio di residenza e quindi neppure della sua decorrenza. Egli asserisce solo che nell’anno 2012, quando cioe’ gli sarebbe stata notificata la comunicazione del controllo automatizzato, sarebbe gia’ stato residente all’estero.
La circostanza, se pur non provata, non viene contestata da parte resistente.
Quest’ultima invece produce copia di stampata informatica da cui si evince il domicilio fiscale del ricorrente in Roma, via X , nonche’ copia di ricevuta di ritorno da cui emergerebbe che la comunicazione non sarebbe stata notificata all’indirizzo in questione per irreperibilita’ del destinatario risultato sconosciuto all’indirizzo.
Il luogo di notificazione inizialmente utilizzato dall’amministrazione appare corretto ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 secondo cui la notifica va effettuata presso il domicilio fiscale del destinatario salvo il caso di consegna dell’atto in mani proprie. Al sensi del precedente articolo 58 del medesimo DPR n. 600 del 1973, il domicilio fiscale per le persone fisiche residenti coincide con il comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre per quelle non residenti, come nel caso in esame, con il comune in cui e’ stato prodotto il reddito.
Cio’ che pero’ non convince e’ la relata prodotta dall’amministrazione dalla quale si evince che la notifica non e’ andata a buon fine in quanto il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo.
Ebbene, come noto, in caso di irreperibilita’ relativa la notifica si perfeziona decorsi 8 giorni dal deposito dell’atto presso la casa comunale. Di tale secondo passo l’amministrazione non ha fornito prova e non vi e’ traccia agli atti del giudizio.
L’amministrazione peraltro, a conoscenza della residenza estera del contribuente in quanto iscritto all’AIRE, avrebbe potuto notificare ivi l’atto. Ed infatti la corte costituzionale (sentenza del 24 ottobre 2007 n. 366) ha dichiarato l’incostituzionalita’ della previsione della lett. f) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui escludeva, in ambito tributario, l’applicabilita’ dell’art. 142 c.p.c.
Non solo il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 ha poi previsto che quando non sono applicabili la lett. e-bis) e la lett. d) dell’art. 60 co. 1 del DPR 600/73, ovvero il contribuente non ha comunicato all’Amministrazione finanziaria il proprio indirizzo estero o non ha eletto domicilio nel territorio dello Stato, in alternativa alla procedura contemplata dall’art. 142 c.p.c. (c.d. consolare), le notifiche possono essere fatte mediante spedizione di lettera raccomandata A/R all’indirizzo di residenza estera risultante dall’AIRE.
L’amministrazione quindi avrebbe potuto procedere ex art 60 DPR 600/1973 ma in modo completo adempiendo a tutte le incombenze previste dalla normativa (deposito e raccomandata informativa), oppure alla notifica consolare ex art. 142 cpc. o alla spedizione di lettera raccomandata all’indirizzo risultante dall’AIRE.
Dell’esperimento di nessuna delle procedure sopra evidenziate e’ stata prodotta prova dall’amministrazione.
La notifica della comunicazione non puo’ pertanto ritenersi perfezionata, sia per mancata prova di deposito presso la casa comunale dell’atto da notificarsi sia per mancato esperimento di una delle possibili modalita’ di notifica all’estero.
Cio’ premesso, in considerazione della natura dei tributi oggetto di contestazione e cioe’ una addizionale regionale IRPEF di circa 33.000 euro a fronte di una dichiarazione non rettificata di euro 12.000, ritiene il collegio che la notifica della comunicazione del controllo eseguito fosse indispensabile al fine di far comprendere le ragioni della pretesa. Nel caso di specie infatti non puo’ ritenersi che essa si basi sulla mera dichiarazione del contribuente.
L’invio della comunicazione, come noto, e’ obbligatorio tutte le volte che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in quanto la pretesa non deriva da un mero omesso versamento di importi esposti nella dichiarazione stessa (che giustificherebbe il mancato invio). Nella specie, come gia’ detto la comunicazione degli esiti del controllo avrebbe costituito l’unico modo per offrire al contribuente le spiegazioni necessarie che non erano evincibili dalla cartella, del tutto criptica in merito alle motivazioni della pretesa stessa.
Tutto cio’ e’ mancato e’ l’atto impugnato va pertanto annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA COMMISSIONE
Accoglie il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila).
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