SANZIONI e REATI PENALI

Per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale basta la consapevolezza che l’operazione compiuta sul patrimonio della società sia in grado di danneggiare i creditori, rendendo irrilevante le motivazioni per cui agisce l’amministratore

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 21860 depositata il 31 maggio 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolente sull'alternativamente delle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, ha affermato i seguenti principi di diritto secondo cui "... in tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21860 depositata il 31 maggio 2024 – In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. né in una violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l’imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. né in una violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l'imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22666 depositata il 6 giugno 2024 – Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario

Senza motivazione sul “periculum in mora” non si può procedere al sequestro preventivo per i reati fiscali

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 22666 depositata il 5 giugno 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha ribadito il principio secondo cui "... il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è consentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia la condizione che si [...]

Per la responsabilità dell’Ente, in tema di reato associativo previsto dal decreto legislativo numero 231 del 2001, non é ex se sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della «colpa di organizzazione», che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato

Per la responsabilità dell'Ente, per il reato associativo previsto dal decreto legislativo numero 231 del 2001, non é ex se sufficienti la mancanza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della «colpa di organizzazione», che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 11390 depositata il 19 marzo 2024 – In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 18214 depositata il 9 maggio 2024 – Il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi

Il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi

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