SANZIONI e REATI PENALI

Il reato di illecita influenza sull’assemblea della società, essendo un delitto di evento, si configura solo se l’atto fraudolento o la simulazione alterano la formazione della maggioranza nell’organo, per cui si presuppone che l’assemblea si sia effettivamente svolta, mentre non basta a integrare l’illecito la sola “messinscena”

Il reato di illecita influenza sull’assemblea della società, essendo un delitto di evento, si configura solo se l’atto fraudolento o la simulazione alterano la formazione della maggioranza nell’organo, per cui si presuppone che l’assemblea si sia effettivamente svolta, mentre non basta a integrare l’illecito la sola “messinscena”

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26135 depositata il 3 luglio 2024 – Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

La Bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile, in caso di contratto di cash pooling, quando non si riesce a escludere l’elemento soggettivo della distrazione per mancata formalizzazione del sistema di tesoreria unica del gruppo imprenditoriale accentrato nella holding

La Bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile, in caso di contratto di cash pooling, quando non si riesce a escludere l’elemento soggettivo della distrazione per mancata formalizzazione del sistema di tesoreria unica del gruppo imprenditoriale accentrato nella holding

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26910 depositata il 14 giugno 2024 – In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23402 depositata l’ 11 giugno 2024 – Solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari

Solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari

Il reato di truffa ai danni dello Stato si configura solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati ed in tale caso può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 23402 depositata l' 11 giugno 2024, intervenendo in tema truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (credito di imposta relativo al Superbonus edili), ha ribadito che "... appare utile rappresentare che l'autonomia del delitto tentato rispetto al delitto consumato costituisce principio generale consolidato, affermato [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 24058 depositata il 18 giugno 2024 – All’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato

All'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo, non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato

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