SANZIONI e REATI PENALI

La Bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile, in caso di contratto di cash pooling, quando non si riesce a escludere l’elemento soggettivo della distrazione per mancata formalizzazione del sistema di tesoreria unica del gruppo imprenditoriale accentrato nella holding

La Bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile, in caso di contratto di cash pooling, quando non si riesce a escludere l’elemento soggettivo della distrazione per mancata formalizzazione del sistema di tesoreria unica del gruppo imprenditoriale accentrato nella holding

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26910 depositata il 14 giugno 2024 – In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23402 depositata l’ 11 giugno 2024 – Solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari

Solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio. E solo quando si è realizzato il danno per lo Stato è configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.; prima del verificarsi del danno per lo Stato, può sussistere solo il tentativo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., o, eventualmente, la truffa in danno dei cessionari

Il reato di truffa ai danni dello Stato si configura solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati ed in tale caso può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 23402 depositata l' 11 giugno 2024, intervenendo in tema truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (credito di imposta relativo al Superbonus edili), ha ribadito che "... appare utile rappresentare che l'autonomia del delitto tentato rispetto al delitto consumato costituisce principio generale consolidato, affermato [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 24058 depositata il 18 giugno 2024 – All’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato

All'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo, non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato

Per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale basta la consapevolezza che l’operazione compiuta sul patrimonio della società sia in grado di danneggiare i creditori, rendendo irrilevante le motivazioni per cui agisce l’amministratore

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 21860 depositata il 31 maggio 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolente sull'alternativamente delle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, ha affermato i seguenti principi di diritto secondo cui "... in tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21860 depositata il 31 maggio 2024 – In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. né in una violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l’imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. né in una violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l'imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa

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