SANZIONI e REATI PENALI

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 10639 depositata il 18 aprile 2024 – In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell’attività delittuosa “ed è proprio in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate – a seguito dell’operata trasformazione – di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto”

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell'attività delittuosa "ed è proprio in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate - a seguito dell'operata trasformazione - di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto"

L’utilizzo dell’istituto della compensazione rientra tra le forma di estinzione del debito tributario e determina la cessazione delle esigenze cautelari giustificative del sequestro finalizzato alla confisca

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo a seguito di reati tributaria, ha ribadito il principio secondo cui "... l'estinzione del debito tributario non potesse che incidere sul sequestro preventivo in atto, dovendo lo stesso essere ridotto ovvero revocato in [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17116 depositata il 24 aprile 2024 – L’estinzione del debito tributario non può che incidere sul sequestro preventivo in atto, dovendo lo stesso essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato o comunque restituito dall’indagato

L'estinzione del debito tributario non può che incidere sul sequestro preventivo in atto, dovendo lo stesso essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato o comunque restituito dall'indagato

Corte di Cassazione, sezione panale, sentenza n. 15642 depositata il 16 aprile 2024 – Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi del rifiuto non è sufficiente che questo abbia per oggetto un qualsiasi atto d’ufficio, ma è necessario che ricorrano anche due imprescindibili condizioni: a) che l’atto sia da compiersi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità; b) che l’atto debba essere compiuto senza ritardo, cioè che si tratti di atto “qualificato” e “indifferibile”

Ai fini dell'integrazione dell'ipotesi del rifiuto non è sufficiente che questo abbia per oggetto un qualsiasi atto d'ufficio, ma è necessario che ricorrano anche due imprescindibili condizioni: a) che l'atto sia da compiersi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità; b) che l'atto debba essere compiuto senza ritardo, cioè che si tratti di atto "qualificato" e "indifferibile"

Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se viene dimostrata l’assenza del pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio o del pregiudizio più ampio all’interesse generale alla corretta gestione dell’iniziativa commerciale

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolente distrattiva, ha affermato che la giurisprudenza di legittimità associa "... la nozione di distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14421 depositata il 9 aprile 2024 – Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l'imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi

In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo

In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo

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