SANZIONI e REATI PENALI

TRIBUNALE DI VICENZA – Ordinanza 07 aprile 2022, n. 68 – Questione di legittimità costituzionalità dell’art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l’art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonché introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», per contrasto con gli articoli 25 Cost. 76 e 77, comma 1 Cost., in riferimento alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, nonché con l’art. 3 Cost.

Questione di legittimità costituzionalità dell'art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonché introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», per contrasto con gli articoli 25 Cost. 76 e 77, comma 1 Cost., in riferimento alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, nonché con l'art. 3 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 22806 depositata il 13 giugno 2022 – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si perfeziona, in quanto a dolo generico, con la mera pretermissione del versamento delle ritenute all’erario da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si perfeziona, in quanto a dolo generico, con la mera pretermissione del versamento delle ritenute all'erario da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 20531 depositata il 25 maggio 2022 – In caso di indebita compensazione con somme non erogate al lavoratore, il datore di lavoro realizza la condotta tipica prevista dall’art. 316-ter cod. pen. nel momento in cui ottiene l’indebita erogazione da parte dell’ente pubblico, sotto forma di “risparmio di spesa” rispetto al quantum che avrebbe invece dovuto versare all’ente previdenziale se non avesse compilato detto flusso in termini non veritieri

In caso di indebita compensazione con somme non erogate al lavoratore, il datore di lavoro realizza la condotta tipica prevista dall'art. 316-ter cod. pen. nel momento in cui ottiene l'indebita erogazione da parte dell'ente pubblico, sotto forma di "risparmio di spesa" rispetto al quantum che avrebbe invece dovuto versare all'ente previdenziale se non avesse compilato detto flusso in termini non veritieri

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18085 depositata il 5 aprile 2022 – Il credito Iva che maturi dall’uso di fatture per operazioni inesistenti, adoperate nella dichiarazione Iva, è un credito inesistente perché è del tutto privo di giustificazione e dell’elemento costitutivo del credito

Il credito Iva che maturi dall'uso di fatture per operazioni inesistenti, adoperate nella dichiarazione Iva, è un credito inesistente perché è del tutto privo di giustificazione e dell'elemento costitutivo del credito

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18093 depositata il 6 maggio 2022 – Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12827 depositata il 5 aprile 2022 – Integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis cod. pen.

Integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell'ambiente di lavoro - che ben possono essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi - tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8423 depositata il 14 marzo 2022 – La mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata

La mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7861 depositata il 4 marzo 2022 – La condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l’approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall’utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito

La condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito

Torna in cima