SANZIONI e REATI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8235 depositata il 9 marzo 2022 – Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede deve essere non solo concreto, cioè fondato su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che deve potersi formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede deve essere non solo concreto, cioè fondato su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che deve potersi formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7625 depositata il 2 marzo 2022 – Nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa

Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5141 depositata il 14 febbraio 2022 – La fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio giacché lo stesso tenore letterale dell’art. 1 cit. consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati

La fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio giacché lo stesso tenore letterale dell'art. 1 cit. consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3724 depositata il 2 febbraio 2022 – Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5141 depositata il 14 febbraio 2022 – La fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio giacché lo stesso tenore letterale dell’art. 1 cit. consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati

La fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio giacché lo stesso tenore letterale dell'art. 1 cit. consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 4973 depositata l’ 11 febbraio 2022 – Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. La prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo nè da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale

Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. La prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 4464 depositata il 9 febbraio 2022 – L’omessa valutazione di tale testimonianza rende la motivazione manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso l’interesse dei consulenti a far apparire nella dichiarazione IVA la compensazione con i crediti inesistenti

L'omessa valutazione di tale testimonianza rende la motivazione manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso l'interesse dei consulenti a far apparire nella dichiarazione IVA la compensazione con i crediti inesistenti

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3700 depositata il 2 febbraio 2022 – Con la prescrizione del reato ascritto, la disposta confisca per equivalente va revocata, atteso che la stessa, essendo orami sottratta al regime delle misure di sicurezza, è soggetta al regime giuridico delle pene, informato ai principi di legalità e irretroattività sanciti dagli art. 25 comma 2 Cost., 7 CEDU e 2 cod. pen.

Con la prescrizione del reato ascritto, la disposta confisca per equivalente va revocata, atteso che la stessa, essendo orami sottratta al regime delle misure di sicurezza, è soggetta al regime giuridico delle pene, informato ai principi di legalità e irretroattività sanciti dagli art. 25 comma 2 Cost., 7 CEDU e 2 cod. pen.

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