SANZIONI e REATI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40324 depositata il 9 novembre 2021 – Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio. Inoltre perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato appena indicato, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l'utilizzo dell'indicato credito fittizio. Inoltre perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato appena indicato, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell'inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell'acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40563 depositata il 10 novembre 2021 – Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l’assoluzione per uno dei reati contestati nell’imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi si è costituito il rapporto processuale

Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi si è costituito il rapporto processuale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40046 depositata l’ 8 novembre 2021 – Il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, pacificamente configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, ricorre, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico- patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro lato, ove sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell’imposizione da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura, il quale, dunque, l’abbia effettivamente erogata

Il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, pacificamente configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, ricorre, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico- patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro lato, ove sussista l'elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell'imposizione da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura, il quale, dunque, l'abbia effettivamente erogata

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40014 depositata l’ 8 novembre 2021, n. 40014 – Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, solo nelle ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nelle ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40067 depositata l’ 8 novembre 2021 – Gli atti fraudolenti vanno identificati in tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, per essere in essi ravvisabile uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’Erario o a renderne più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva

Gli atti fraudolenti vanno identificati in tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, per essere in essi ravvisabile uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'Erario o a renderne più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39350 depositata il 3 novembre 2021 – La condotta idonea ad integrare il reato di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, art. 10 richiede  un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge. La confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., non è estensibile ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008

La condotta idonea ad integrare il reato di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, art. 10 richiede  un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge. La confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., non è estensibile ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008

TRIBUNALE DI MONZA, sezione penale, – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 155 – L’art. 7 lettera b) decreto legislativo n. 158/2015 – nella parte in cui amplia la portata incriminatrice dell’art. 10-bis decreto legislativo n. 74/2000, estendendone la tipicità all’omesso versamento di ritenute risultanti sulla base della sora dichiarazione annuale presentata dal sostituto di imposta – si pone irrimediabilmente in contrasto con gli articoli 76 (e 77 comma 1) Cost., in relazione all’art. 25 comma 2 Cost., e con l’art. 3 Cost.

L'art. 7 lettera b) decreto legislativo n. 158/2015 - nella parte in cui amplia la portata incriminatrice dell'art. 10-bis decreto legislativo n. 74/2000, estendendone la tipicità all'omesso versamento di ritenute risultanti sulla base della sora dichiarazione annuale presentata dal sostituto di imposta - si pone irrimediabilmente in contrasto con gli articoli 76 (e 77 comma 1) Cost., in relazione all'art. 25 comma 2 Cost., e con l'art. 3 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36774 depositata il 11 ottobre 2021 – In tema di sequestro preventivo, il trasferimento del vincolo cautelare dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita di essa non esclude l’interesse della parte a impugnare la decisione di vendita, non potendosi ritenere né che l’interesse del proprietario sia limitato agli aspetti patrimoniali della titolarità sul bene in sequestro, né che la somma ricavata dalla vendita rispecchi comunque il valore economico o il valore funzionale del bene rispetto alle aspettative del privato che ne era proprietario

In tema di sequestro preventivo, il trasferimento del vincolo cautelare dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita di essa non esclude l'interesse della parte a impugnare la decisione di vendita, non potendosi ritenere né che l'interesse del proprietario sia limitato agli aspetti patrimoniali della titolarità sul bene in sequestro, né che la somma ricavata dalla vendita rispecchi comunque il valore economico o il valore funzionale del bene rispetto alle aspettative del privato che ne era proprietario

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