CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40046 depositata l’ 8 novembre 2021 – Il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, pacificamente configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, ricorre, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico- patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro lato, ove sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell’imposizione da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura, il quale, dunque, l’abbia effettivamente erogata