SANZIONI e REATI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 24041 depositata il 18 giugno 2021 – In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, di modo che, poiché l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, di modo che, poiché l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21485 depositata il 31 maggio 2021 – Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta – a differenza di quello di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento “esterno” del reato, tuttavia essenziale

Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta - a differenza di quello di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento "esterno" del reato, tuttavia essenziale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 20188 depositata il 21 maggio 2021 – Risponde del reato di omesso versamento di IVA, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze

Risponde del reato di omesso versamento di IVA, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 20928 depositata il 27 maggio 2021 – La condotta penalmente rilevante si perfezioni con la sola omissione del pagamento all’Erario degli importi delle somme, risultanti dalla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti

La condotta penalmente rilevante si perfezioni con la sola omissione del pagamento all'Erario degli importi delle somme, risultanti dalla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18922 depositata il 14 maggio 2021 – Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato

Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19163 depositata il 17 maggio 2021 – La natura fungibile del denaro non è sufficiente in questi casi a qualificare di per sé come “profitto” l’oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità della somma successivamente sequestrata costituisca essa stessa risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell’imposta o che si tratti di liquidità rimasta nella disponibilità del contribuente

La natura fungibile del denaro non è sufficiente in questi casi a qualificare di per sé come "profitto" l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità della somma successivamente sequestrata costituisca essa stessa risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta o che si tratti di liquidità rimasta nella disponibilità del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15899 depositata il 27 aprile 2021 – Configura il reato previsto dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta di chi si introduca nel “cassetto fiscale” altrui, contenuto nel sistema Informatico dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare

Configura il reato previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di chi si introduca nel "cassetto fiscale" altrui, contenuto nel sistema Informatico dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15314 depositata il 23 aprile 2021 – In tema d’imposte sui redditi, il citato art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici

In tema d'imposte sui redditi, il citato art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici. In tema di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, la prova del dolo specifico può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta

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