SANZIONI e REATI PENALI

Commette il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali il datore di lavoro che paga le retribuzioni e non versa le ritenute, in quanto il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato  al pagamento  delle retribuzioni

Commette il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali il datore di lavoro che paga le retribuzioni e non versa le ritenute, in quanto il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato  al pagamento  delle retribuzioni

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45803 depositata il 13 dicembre 2024 – In presenza della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare la circostanza scriminante dello stato di necessità posto che la punibilità della condotta, deve essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l’impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata

In presenza della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare la circostanza scriminante dello stato di necessità posto che la punibilità della condotta, deve essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata

Bancarotta fraudolente documentale: l’amministratore di diritto (c.d. testa di legno) responsabile solo se consapevole

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34808 depositata il 16 settembre 2024, intervenendo in tema di reato di bancarotta fraudolente documentale a carico dell'amministratore di diritto, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di bancarotta fraudolenta  documentale, poi, l'amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38896 depositata il 24 ottobre 2024 – La sussistenza del dolo dell’ascritta bancarotta fraudolenta documentale trova applicazione quando sia imputato all’amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita

La sussistenza del dolo dell'ascritta bancarotta fraudolenta documentale trova applicazione quando sia imputato all'amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34808 depositata il 16 settembre 2024 – Deve sicuramente escludersi che l’attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell’art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

Deve sicuramente escludersi che l'attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell'art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

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