Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50009 depositata l’ 11 dicembre 2019 – Il «verbale di costatazione» è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. salvo l’emergere di indizi di reato per cui la parte del verbale compilata successiva è inutilizzabile in sede giudiziaria
Il «verbale di costatazione» è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. ma nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen, con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito