SANZIONI e REATI PENALI

Integra il reato di occultamento di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. 74 del 2000 il trasferimento della documentazione in luogo non dichiarato unitamente alla esibizione incompleta dei documenti contabili e ciò anche se i verificatori riescono a ricostruire la situazione reddituale

Integra il reato di occultamento di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. 74 del 2000 il trasferimento della documentazione in luogo non dichiarato unitamente alla esibizione incompleta dei documenti contabili e ciò anche se i verificatori riescono a ricostruire la situazione reddituale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37348 depositata il 9 settembre 2019 – E’ integrato in tutti i suoi elementi, il reato di occultamento e distruzione dei documenti contabili, anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente

E' integrato in tutti i suoi elementi, il reato di occultamento e distruzione dei documenti contabili, anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39333 depositata il 25 settembre 2019 – In tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato

In tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. In ogni caso, peraltro in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, il tribunale del riesame deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36320 depositata il 22 agosto 2019 – In tema di sequestro preventivo, non sia configurabile il fumus del reato connesso all’omesso versamento delle imposte nel caso in cui il debitore sia stato ammesso prima della scadenza al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale della imposta

In tema di sequestro preventivo, non sia configurabile il fumus del reato connesso all'omesso versamento delle imposte nel caso in cui il debitore sia stato ammesso prima della scadenza al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale della imposta

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36642 depositata il 29 agosto 2019 – Per il reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all’agente, di non versare all’Erario le ritenute effettuate e per la non punibilità la crisi di liquidità, devono investire non solo l’aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l’impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto

Per il reato di cui all'articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate e per la non punibilità la crisi di liquidità, devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto

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