SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14848 – In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico

In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico

Modalità applicative sanzione art. 316-ter, comma 2, c.p. – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 14 luglio 2020, n. 414

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 14 luglio 2020, n. 414 Modalità applicative sanzione art. 316-ter, comma 2, c.p. È pervenuta alla scrivente Direzione richiesta di parere avente ad oggetto la corretta determinazione dell’importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa per l’ipotesi di violazione amministrativa di cui all’art. 316-ter c.p. La disposizione prevede che, qualora [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 luglio 2020, n. 14708 – Anche se non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell’operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di “correttezza sostanziale”, per difetto di indipendenza dell’advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, è quello d’impedire silenti “svuotamenti societari

Anche se non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell'operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di "correttezza sostanziale", per difetto di indipendenza dell'advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14875 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto salvo nei casi di artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto salvo nei casi di artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14275 – L’art. 6, comma 8, del DPR 633/70 esclude che sia richiesto al soggetto che riceve la fattura un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale della operazione è invece chiamato a verificare se la fattura stessa contenga una delle annotazioni sostitutive e, in mancanza, a procedere alla regolarizzazione

L'art. 6, comma 8, del DPR 633/70 esclude che sia richiesto al soggetto che riceve la fattura un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale della operazione è invece chiamato a verificare se la fattura stessa contenga una delle annotazioni sostitutive e, in mancanza, a procedere alla regolarizzazione

Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, sezione 3, sentenza n. 13 depositata il 13 gennaio 2020 – L’esenzione da responsabilità sanzionatoria del contribuente non è esclusa se in sede di accertamento fiscale emerge che gli atti rilevanti, sia fiscali che contabili, siano stati omessi dal commercialista senza la dimostrazione che il contribuente abbia vigilato adeguatamente al corretto adempimento dell’incarico affidato al mandatario

L’esenzione da responsabilità sanzionatoria del contribuente non è esclusa se in sede di accertamento fiscale emerge che gli atti rilevanti, sia fiscali che contabili, siano stati omessi dal commercialista senza la dimostrazione che il contribuente abbia vigilato adeguatamente al corretto adempimento dell’incarico affidato al mandatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14047 – Mancata esecuzione delle ritenute alla fonte e conseguente irregolare tenuta delle scritture contabili – Sanzioni

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14047 Accertamento - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Violazione degli obblighi - Mancata esecuzione delle ritenute alla fonte - Irregolare tenuta delle scritture contabili - Sanzioni Rilevato che con sentenza n. 125/06/12 pubblicata il 5 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, 12289 – La sola qualità di spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore non vale a ritenerne la responsabilità solidale per la dichiarazione regolare ma infedele, a meno che non consti la sua personale partecipazione nei termini di cui sopra, la cui prova è a carico dell’ Amministrazione doganale

La sola qualità di spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore non vale a ritenerne la responsabilità solidale per la dichiarazione regolare ma infedele, a meno che non consti la sua personale partecipazione nei termini di cui sopra, la cui prova è a carico dell' Amministrazione doganale

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