SANZIONI

Corte di Cassazione ordinanza n. 15533 depositata il 21 luglio 2020 – In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16625 – La responsabilità del rappresentante indiretto dell’importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l’ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l’obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l’inconsapevolezza dell’irregolare introduzione della merce

La responsabilità del rappresentante indiretto dell'importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l'obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell'attività esercitata, sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l'inconsapevolezza dell'irregolare introduzione della merce

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 290 depositata il 12 marzo 2020 – Per i casi in cui l’inadempienza sia attribuibile al professionista intermediario con l’Erario l’assenza soggettiva di responsabilità debba essere confermata da una adeguata attività di controllo del contribuente

Per i casi in cui l'inadempienza sia attribuibile al professionista intermediario con l'Erario l'assenza soggettiva di responsabilità debba essere confermata da una adeguata attività di controllo del contribuente

La mancata maggiorazione dello 0,40% non comporta l’applicazione della sanzione sull’intero importo versato ma solo sulla differenza non versata

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16645 depositata il 4 agosto 2020 intervenendo in tema sanzioni per tardivo pagamento delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi ha statuito il seguente principio di diritto «la maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001, ratione temporis applicabile, ha natura di interessi [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16236 – In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo , purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole nemmeno sotto il profilo della “culpa in vigilando”

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo , purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole nemmeno sotto il profilo della "culpa in vigilando"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15751 – In tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 32 del 1988 (nel testo applicabile “ratione temporis”), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati “errori bloccanti” nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio

In tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 32 del 1988 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati "errori bloccanti" nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio

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