La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15597 depositata il 22 luglio 2020 intervenendo in tema di compensazione dei crediti tributari e delle relative sanzioni amministrative ha affermato che “le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria [..] per cui va riconosciuto la buona fede del contribuente limitatamente all’irrogazione delle sanzioni e all’applicazione degli interessi, ravvisando la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1998 e comunque conformandosi al principio generale contenuto nell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000, secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un atto di contestazione in materia di IVA per aver, secondo l’Ufficio, superato il limite massimo compensabile, dei crediti Iva trimestrali. La società aveva proceduto alla compensazione dei crediti IVA trimestrali senza applicazione del limite come statuito dalla risoluzione 218/E/2003.La società, avverso tale atto impositivo, proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze della ricorrente. Avverso tale decisione della CTP l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza impugnata. L’Amministrazione finanziaria, avverso la decsione della CTR, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accoglievano il primo motivo di ricorso, dichiarando infondato il secondo e inammissibile il terzo. I giudici di legittimità riaffermano il principio di diritto di cui all’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”
Inoltre a conferma del suddetto principio, la Corte Suprema, ricorda che la tutela dell’affidamento del contribuente, che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria gli ha dato aspettative fondate, implica che “la revoca di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetto a condizioni molto rigorose; sicché – pur se è innegabile che ogni istituzione comunitaria, la quale accerta che un atto da essa emanato è viziato da illegittimità, ha il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo – tale diritto può essere limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell’atto, che può aver fatto affidamento sulla legittimità dello stesso, allorquando nessun interesse di ordine pubblico prevale sull’interesse del destinatario a conservare una situazione che egli poteva considerare stabile e nulla attesta che il destinatario abbia provocato l’atto mediante indicazioni false o incomplete”
Pertanto per i giudici del palazzaccio non è possibile sanzionare il contribuente che si sia confermato al contenuto di atti amministrativi, come circolari e risoluzioni, che hanno generato una situazione di «incertezza interpretativa» e fatto insorgere nel contribuente un «affidamento tutelabile» non può essere sanzionato.
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