SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2020, n. 2607 – In una causa concernente un avviso di rettifica di classamento per l’attribuzione di rendita catastale, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l’Agenzia del Territorio e il contribuente essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicato il cespite, e posta a base per la determinazione dell’ICI, sussiste l’interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un “destinatario indiretto e mediato” dell’atto di classamento

In una causa concernente un avviso di rettifica di classamento per l'attribuzione di rendita catastale, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l'Agenzia del Territorio e il contribuente essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicato il cespite, e posta a base per la determinazione dell'ICI, sussiste l'interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un "destinatario indiretto e mediato" dell'atto di classamento

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo sezione 6 sentenza n. 761 depositata il 18 settembre 2019 – In tema di sanzioni tributarie la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi l e 2, della L n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati

In tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi l e 2, della L n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni»

L’amministratore di fatto di società di capitali risponde delle sanzioni qualora la società sia costituita per scopi personali o frode fiscale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1904 depositata il 28 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento per maggiori imposte,  sanzioni e responsabilità solidale ha riaffermato che "Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1904 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2020, n. 1476 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, con onere a carico del contribuente di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione per cui è da escludersi che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, con onere a carico del contribuente di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione per cui è da escludersi che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 17 gennaio 2020, n. 422 – Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 – pubbliche amministrazioni

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 17 gennaio 2020, n. 422 Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 - sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 - pubbliche amministrazioni Si riscontra il quesito concernente l’esatta portata applicativa dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 in riferimento alla possibile estensione alla P.A dell’impianto sanzionatorio [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 15 sentenza n. 5526 depositata il 27 settembre 2019 – La violazione per tardiva comunicazione della variazione IVA è formale e non punibile qualora non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

La violazione per tardiva comunicazione della variazione IVA è formale e non punibile qualora non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1112 – Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali

Torna in cima