SANZIONI

Esclusa l’applicazione della sanzione se vi è incertezza della normativa

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 14980 depositata il 28 maggio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie ed incertezza della norma, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14890 depositata il 28 maggio 2024 – Le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono, inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati

Le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono, inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati

Regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti – Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 Art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) – Regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti – Indicazioni operative Facendo seguito alla nota prot. n. 1091/2024 ed acquisito il parere [...]

Visto di conformità infedele: la competenza esclusiva per la richiesta delle imposte, sanzioni ed interessi é della Direzione Regionale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 11790 depositata il 2 maggio 2024, intervenendo in tema di competenza per il recupero delle imposte in ragione della responsabilità solidale di chi ha apposto un visto di conformità infedele, ha statuito che "... la responsabilità - prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14073 depositata il 21 maggio 2024 – Il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado, corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l’ammissibilità dell’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito

Il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado, corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l’ammissibilità dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 11790 depositata il 2 maggio 2024 – La responsabilità – prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione

La responsabilità - prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11172 depositata il 26 aprile 2024 – In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l’omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all’estero di cui all’art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo dovuto

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto

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