CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33423 – L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non opera quando ricorre il meccanismo previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l’infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo”, per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall’INAIL ed il risarcimento “è dovuto” dal datore di lavoro
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non opera quando ricorre il meccanismo previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo", per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro