sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2022, n. 31920 – Non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra

Non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39489 depositata il 19 ottobre 2022  – In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31904 – Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40606 depositata il 27 ottobre 2022 – I reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato

I reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31514 – La tutela assicurativa è da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”. Dunque, l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro

La tutela assicurativa è da rapportare "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine". Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40187 depositata il 25 ottobre 2022 – Il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della “rimozione” come si è ritenuto in più arresti. L’interpretazione di legittimità si è espressa nel senso di sottolineare la valenza retroattiva dell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite, statuendo che il criterio fissato, ove conducente ad esiti di maggior favore per il reo, si applica anche per i fatti commessi anteriormente alla pronuncia, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato

Il datore di lavoro che imponga l'alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all'art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della "rimozione" come si è ritenuto in più arresti. L'interpretazione di legittimità si è espressa nel senso di sottolineare la valenza retroattiva dell'interpretazione resa dalle Sezioni Unite, statuendo che il criterio fissato, ove conducente ad esiti di maggior favore per il reo, si applica anche per i fatti commessi anteriormente alla pronuncia, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38357 depositata il 12 ottobre 2022  – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore

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