TRIBUTI INDIRETTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – La procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione ed il curatore va considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all’amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi

La procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell'imposta di successione ed il curatore va considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all'amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8777 depositata il 3 aprile 2024 – La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto

La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7495 depositata il 20 marzo 2024 – Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria –in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 deld dall’art.1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali

Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria –in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 deld dall'art.1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 4, sentenza n. 10 depositata il 4 gennaio 2024 – Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario

Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario

Trattamento fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile ad una operazione di ”Trasferimento Universale del Patrimonio” prevista da ordinamento estero comportante trasferimento della proprietà di immobili in Italia – Risposta n. 81 del 28 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 81 del 28 marzo 2024 Trattamento fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile ad una operazione di ''Trasferimento Universale del Patrimonio'' prevista da ordinamento estero comportante trasferimento della proprietà di immobili in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di imposta sulle donazioni le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

In tema di imposta sulle donazioni le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall' art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

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