CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 381 – In tema di imposta di registro, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica, di cui all’art. 52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti utilizzati come parametro di riferimento, con la specificazione che trattasi per ciascun atto di valori dichiarati o accertati, senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare o riportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli atti oggetto di comparazione
In tema di imposta di registro, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica, di cui all'art. 52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti utilizzati come parametro di riferimento, con la specificazione che trattasi per ciascun atto di valori dichiarati o accertati, senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare o riportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli atti oggetto di comparazione