CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 381 – In tema di imposta di registro, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica, di cui all’art. 52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti utilizzati come parametro di riferimento, con la specificazione che trattasi per ciascun atto di valori dichiarati o accertati, senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare o riportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli atti oggetto di comparazione