AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 gennaio 2022, n. 20
Trattamento fiscale delle somme corrisposte agli assicurati – imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di capitale di fonte assicurativa – dell’esenzione di cui all’articolo 34, comma 5, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 601
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante è una Compagnia di Assicurazioni con sede legale in Italia (in seguito “Istante” o “Compagnia”) autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazioni nel Ramo Vita.
L’Istante intende offrire alla clientela delle polizze ” multiramo” per le quali è previsto:
– l’investimento del premio iniziale e dei premi aggiuntivi in gestioni separate di Ramo I (” Assicurazioni sulla durata della vita umana”), ed in fondi interni/esterni di Ramo III (” Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici ed altri valori di riferimento”);
– la possibilità di scelta, per il cliente, delle percentuali di allocazione del premio tra i due rami, nel rispetto dei minimi e dei massimi previsti dalle condizioni di contratto;
– operazioni di ” switch” tra rami (Ramo I vs Ramo III e viceversa – c.d. switch tra rami) e/o tra fondi (c.d. switch tra fondi).
In sede di erogazione della prestazione, il capitale assicurato (pari alla somma dei premi versati al netto dei caricamenti applicati e di eventuali riscatti parziali) relativo alla componente di Ramo I sarà rivalutato sulla base del rendimento della Gestione Separata.
Le prestazioni relative alla componente di Ramo III, invece, saranno correlate all’andamento delle quote dei fondi sottostanti il contratto.
In caso di riscatto i redditi di capitale corrisposti al beneficiario e soggetti ad imposta sostitutiva da parte dell’Istante saranno determinati dalla somma delle componenti economiche di Ramo I e Ramo III erogate, al netto dei premi versati e di eventuali penali e costi amministrativi o altri costi addebitati, essendo il contratto multiramo considerato come un ” unicum”.
In caso di decesso dell’assicurato, la prestazione assicurativa sarà data dal:
– capitale assicurato rivalutato alla data di ricezione della documentazione comprovante l’evento morte (per la componente Ramo I);
– controvalore delle quote Ramo III alla medesima data, maggiorato di un importo aggiuntivo (c.d. ” maggiorazione caso decesso”) calcolato applicando al controvalore delle quote una percentuale specifica in funzione dell’età dell’assicurato alla data di decesso.
Come affermato dall’Istante ” I suddetti contratti non prevedono né la garanzia di restituzione del premio né una prestazione minima garantita”.
In aggiunta alle prestazioni sopra richiamate, la polizza prevede l’erogazione di un importo aggiuntivo a titolo di ” Bonus Fedeltà” (di seguito “Bonus”), quantificato in funzione del costo di gestione degli asset sottostanti la componente di Ramo III. In pratica, con il Bonus Fedeltà la Compagnia intende premiare quei clienti che mantengono la polizza per un determinato periodo, attraverso una parziale restituzione dei costi applicati alla stessa.
In fase di accumulo il Bonus viene stimato periodicamente sulla base dei costi di gestione ( management fees) applicati alla componente Ramo III del contratto ed accantonato dalla Compagnia nella c.d. ” Riserva Bonus Fedeltà”, contabilmente rilevata tra le riserve tecniche aggiuntive di Classe C di Ramo III, in quanto prestazione che la Compagnia si impegna a pagare al verificarsi delle condizioni previste.
Il Bonus viene poi corrisposto al beneficiario di contratto solo in caso di decesso e/o ogni 5 anni di ” ricorrenza anniversaria” di polizza.
In particolare, in caso di decesso dell’assicurato, all’importo della prestazione assicurativa caso morte sarà aggiunto il Bonus Fedeltà. Analogamente, in caso di permanenza nel contratto oltre il quinquennio, ogni cinque anni dalla data di decorrenza della polizza, sarà riconosciuto al cliente detto Bonus e liquidato sul conto corrente dell’assicurato.
In caso di recesso e di riscatto totale, invece, il Bonus accantonato non sarà corrisposto, non essendosi verificata la condizione di erogazione dello stesso, ma sarà trattenuto dalla Compagnia.
Come specificato dall’Istante nell'” Analisi funzionamento bonus”, al decorrere del quinto anniversario di polizza: ” il bonus fedeltà è liquidato in contanti sul conto corrente indicato dal cliente. L’importo lordo da pagare è l’importo della Riserva bonus fedeltà”. Al riguardo l’Istante precisa che ” questo movimento di portafoglio, dal punto di vista fiscale, è assimilabile al movimento cedola”.
Con riferimento al caso di decesso dell’assicurato nel medesimo allegato si chiarisce che ” al valore lordo determinato in base alle prestazioni assicurate dovrà essere aggiunto l’importo della variabile Riserva bonus fedeltà” pertanto l’importo da liquidare è determinato secondo la ” formula: prestazione caso morte = prestazione assicurata da condizioni di contratto + Riserva bonus fedeltà.
La misura della Riserva bonus fedeltà è accreditata ai beneficiari in aggiunta (e quindi successivamente) al controvalore del contratto + maggiorazione caso morte + eventuale capital protection” .
Con riferimento alla fattispecie prospettata l’Istante ha chiesto un parere in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte agli assicurati a titolo di Bonus Fedeltà ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26- ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di capitale di fonte assicurativa o dell’esenzione di cui all’articolo 34, comma 5, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 601 in caso di decesso dell’assicurato. Inoltre l’Istante pone un quesito in merito all’applicazione dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2- ter, dell’Allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante le somme corrisposte agli assicurati al ricorrere del quinquennio, a titolo di Bonus Fedeltà, possono essere assimilate alle ” prestazioni ricorrenti” che, al momento della corresponsione periodica, non presentano carattere di certezza di rendimento e quindi le condizioni di cui all’articolo 44, comma l, lettera g- quater), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) per la tassazione come reddito di capitale e per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Il Bonus, infatti, ” viene erogato periodicamente (ogni 5 anni) dalla Compagnia ma non sembrerebbe un rendimento acquisito stante l’assenza di garanzia di restituzione di capitale o rendimento minimo garantito dal contratto”.
Il reddito di capitale da assoggettare a tassazione in dipendenza del contratto potrà essere determinato con certezza solamente all’atto del riscatto della polizza o al verificarsi del decesso e sarà quantificato come differenza tra (i) il capitale corrisposto (formato dal rendimento dei due Rami) ed (ii) i premi complessivamente pagati nel corso del contratto (al netto del Bonus Fedeltà già pagato).
In caso di decesso dell’assicurato, secondo l’Istante, l’importo liquidato a titolo di Bonus al beneficiario della polizza non è assoggettabile ad imposta sostitutiva, in quanto lo stesso non costituisce un rendimento di natura finanziaria, bensì la restituzione di un costo per il quale l’evento morte determina il diritto di ricevere tale somma. Il suddetto Bonus, quindi, sarebbe assimilabile a quelle somme corrisposte in relazione alla componente collegata al rischio demografico esente, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del d.P.R. n. 601 del 1973.
Infine, secondo l’Istante le somme accantonate nella Riserva Bonus Fedeltà non saranno soggette all’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2- ter dell’Allegato A al d.P.R. n. 642 del 1972, non rappresentando una componente del valore del Ramo III del contratto. Detta imposta sarà determinata, solamente, per il valore della polizza al 31 dicembre di ciascun anno o al periodo pro-rata temporis in caso di riscatto, con riferimento alla parte di investimenti nel Ramo III.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte, qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita.
Con riferimento alle somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, si evidenzia che, ai fini fiscali, la tassazione varia in base alla tipologia contrattuale ed alle prestazioni garantite, anche qualora i contratti di assicurazione siano di tipo misto ovvero che ricomprendono entrambe tali forme.
I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita sono suscettibili di generare redditi di capitale in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g- quater), d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
La norma citata dispone che si considerano redditi di capitale « i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione».
Detti redditi sono determinati, in conformità all’articolo 45, comma 4, del Tuir come « differenziale tra l’ammontare percepito dal contribuente e quello dei premi pagati» e sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, in base alle disposizioni di cui all’articolo 26- ter, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Ai sensi dell’articolo 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
Come chiarito con circolare 1° aprile 2016, n. 8/E la norma in esame determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la cosiddetta “temporanea caso morte” e le polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.
Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari.
Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’Irpef il capitale erogato a copertura del “rischio demografico”, mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.
Detta circolare, coerentemente con i criteri di tassazione precisati nella risoluzione 17 novembre 2004, n. 138/E, ha chiarito, inoltre, che le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa. Sempre in base al medesimo documento di prassi, si precisa che le prestazioni ricorrenti assumono rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto anticipato il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale minimo garantito, ecceda i premi versati.
In tale ambito appare opportuno chiarire quale sia, in particolare, il trattamento impositivo da applicare nel caso di polizze a vita intera che prevedono la corresponsione di varie prestazioni fra cui:
– prestazioni ricorrenti programmate, il cui ammontare viene calcolato sulla base di determinati parametri e finanziato mediante l’annullamento o il riscatto di quote di un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di un OICR collegato al contratto nel quale sono investiti i premi versati;
– corresponsione di un capitale al decesso dell’assicurato o in caso di riscatto anticipato, determinato in funzione del valore delle quote del predetto fondo o OICR al momento del decesso o della richiesta di riscatto.
Si tratta di fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.
L’investitore, infatti, assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote di OICR o dei predetti fondi interni che può risultare inferiore ai premi versati. Tale eventualità induce ad escludere l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973.
La tassazione delle prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto.
La predetta imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.
Particolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato. Per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.
Con riferimento all’imposta di bollo disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si fa presente che dal 2012 sono assoggettati a tale imposta anche alcuni prodotti che prima erano esenti.
L’articolo 1 del citato d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che « Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa» .
L’articolo 13, comma 2 ter, della suddetta tariffa stabilisce che le «Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso» sono soggette al tributo in argomento.
Al riguardo, l’articolo 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) stabilisce che sono «prodotti finanziari: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».
Per ogni anno di durata del prodotto finanziario deve essere determinata l’imposta di bollo relativa e l’importo annuo contabilizzato deve essere memorizzato cosicché, al momento del rimborso o riscatto, si applichi l’imposta dovuta secondo un’aliquota in base al valore dell’investimento al 31 dicembre di ogni anno. Si tratta di un’imposta che non scontano i prodotti assicurativi collegati ad una Gestione Separata (le polizze Vita Tradizionali, cosiddette di Ramo I) e nemmeno le polizze sottoscritte prima del 31 dicembre 2000, ma si applica, invece ai prodotti assicurativi Unit Linked, alle Index Linked o ai prodotti di capitalizzazione venendo addebitata realmente solo nel momento in cui il Cliente percepisce, anche in parte, il capitale dalla Compagnia.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, con documentazione integrativa l’Istante ha prodotto copia del contratto di assicurazione relativo al prodotto assicurativo in argomento, dal quale si evince che si tratta di un contratto sulla vita ” di tipo multiramo a vita intera e premio unico iniziale con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi” rientrante nella categoria dei “prodotti di investimento assicurativi”.
Essendo un contratto a vita intera la durata dello stesso coincide con la vita dell’Assicurato. Pertanto, il contratto termina in caso di decesso dell’Assicurato, recesso e riscatto totale.
Il valore della prestazione assicurativa è direttamente collegato:
– ai rendimenti della “Gestione Separata” dell’Istante;
– all’andamento delle quote di Fondi esterni (OICR) collegati al contratto.
Secondo le clausole di polizza il Bonus è riconosciuto sulla componente investita in Fondi esterni. L’ammontare di tale Bonus viene determinato tramite l’accantonamento giornaliero del 20 per cento dell’importo della commissione di gestione di detti Fondi.
Il contratto prevede una ” garanzia di conservazione del capitale per la parte di premio investita in Gestione Separata” mentre ” Per la parte di premio investita in Fondi Esterni (OICR) non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento”.
Dall’esame del contratto e della documentazione allegata nonché da quanto esposto nell’istanza e nella documentazione integrativa, emerge che il Bonus viene liquidato ogni cinque anni di validità della polizza sul conto corrente dell’assicurato. In caso di decesso dell’assicurato, detto Bonus si aggiunge all’importo della prestazione assicurativa caso morte.
Il Bonus non viene erogato all’assicurato in caso di recesso o di riscatto totale, mentre è riconosciuto in caso di riscatto parziale.
Come dichiarato dall’Istante con il Bonus la Compagnia intende ” premiare quei clienti che mantengono la polizza per un determinato periodo, attraverso una parziale restituzione dei costi applicati alla stessa”. Si tratta, quindi, di un “premio” riconosciuto agli assicurati “fedeli”, consistente nel ristoro a favore dell’assicurato di Parte delle commissioni di gestione dei Fondi esterni, a scadenze precise in vigenza di contratto e/o in caso di decesso dell’assicurato.
Pertanto, posto che il guadagno dell’assicurato è un’eventualità dipendente dai rendimenti della “Gestione Separata” e dall’andamento delle quote di Fondi Esterni (OICR) collegati al contratto, che sarà definito solo al momento del riscatto o del decesso, l’assoggettamento ad imposizione del Bonus, a norma dell’articolo 45, comma 4, del Tuir, con applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dovrà avvenire in tale momento, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario della polizza.
Con riferimento al secondo quesito relativo al regime di tassazione del Bonus in caso di decesso dell’assicurato non si condividono le conclusioni dell’Istante, secondo la quale lo stesso non costituirebbe un rendimento di natura finanziaria bensì la ” restituzione di un costo per il quale l’evento morte determina il diritto di ricevere tale somma”.
Per rischio demografico, dal punto di vista assicurativo, si intende il rischio che viene calcolato sulla base di diversi fattori personali ed inerenti alla zona in cui l’assicurato risiede. In generale, si può dire che consiste nella differenza tra la durata media della vita della popolazione e la durata della vita di una persona.
Il ” Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi” in merito al Bonus, spettante ” solo per la parte di Capitale investita in fondi esterni”, prevede che ” la Compagnia liquida a favore del Contraente o dei Beneficiari un “Bonus fedeltà”, determinato tramite l’accantonamento giornaliero del 20% dell’importo della Commissione di gestione applicata ai Fondi esterni calcolata giornalmente sul controvalore dei Fondi esterni. In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia eroga il Bonus Fedeltà accantonato dalla data di decorrenza del Contratto o dell’ultima erogazione fino alla data del decesso”.
Inoltre, come sostenuto dall’Istante, il Bonus viene ” stimato periodicamente sulla base di costi di gestione (management fees) applicati alla componente Ramo III del contratto ed accantonato dalla Compagnia della c.d. “Riserva Bonus Fedeltà”, contabilmente rilevata tra le riserve tecniche aggiuntive di Classe C di Ramo III”.
Pertanto, si ritiene che il Bonus in esame sia strettamente correlato all’investimento di natura finanziaria e non sia qualificabile come una componente erogata a fronte della copertura del rischio demografico.
Infatti, il riconoscimento del Bonus dipende esclusivamente dalla durata di permanenza nel contratto di assicurazione e rispetto alla quantificazione dello stesso non sono contrattualmente previste differenze legate alle caratteristiche personali e alle aspettative di vita del singolo contraente.
Rispetto a detto Bonus, quindi, l’evento morte rappresenta semplicemente il momento in cui sorge il diritto alla prestazione assicurativa da parte dei beneficiari e non può considerarsi, per le ragioni sopra esposte, collegato al rischio demografico.
Pertanto, in relazione a tali somme non può trovare applicazione l’esenzione di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Con riferimento al quesito concernente l’imposta di bollo, si osserva che nella documentazione pervenuta alla scrivente compare il ” Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi”, dove si indicano le prestazioni dedotte nel contratto.
Tale documento “…prevede le seguenti prestazioni:
a) prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, detenuta dalla compagnia e denominata xxx;
b) Prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di uno o più OICR (Fondi esterni);
c) Prestazioni in caso di decesso (in forma di capitale)”.
Considerato che il Bonus, stabilito solo per la parte di capitale investita in Fondi esterni di cui al punto b), è inserito nel prospetto relativo alle prestazioni del contratto di assicurazione relativo al prodotto finanziario, si ritiene, che le relative comunicazioni rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 2 ter, della tariffa, Allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10662 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini,…
- Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: sottoscrizione polizza assicurativa sulla vita esclusione dal regime - Articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Risposta n.…
- Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - Articolo 24-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…