TRIBUTI INDIRETTI

Cessione d’azienda quando sussiste una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio d’impresa – Risposta 25 ottobre 2019, n. 432 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 ottobre 2019, n. 432 Cessione d'azienda quando sussiste una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio d'impresa Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il notaio istante espone di aver ricevuto l'incarico dalla curatela del fallimento della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27414 – Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dell’art. 9 del d. P.R. 23 marzo 1998, n. 1238, sottraendone l’attuazione alla piena discrezionalità dell’amministrazione competente

Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dell'art. 9 del d. P.R. 23 marzo 1998, n. 1238, sottraendone l'attuazione alla piena discrezionalità dell'amministrazione competente

Applicabilità art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990 nel caso di attribuzione in sede successoria di beni a un trust avente quale unico beneficiario una Fondazione – Risposta 24 ottobre 2019, n. 424 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 ottobre 2019, n. 424 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicabilità art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990 nel caso di attribuzione in sede successoria di beni a un trust avente quale unico beneficiario una Fondazione Con l'istanza di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2019, n. 24675 – L’art. 14 bis DPR 640 del 1972 stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 co. 7 TULPS, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio

L'art. 14 bis DPR 640 del 1972 stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 co. 7 TULPS, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27043 – Imposta in misura fissa per ciascun atto contenuto in un negozio complesso contenente 14 atti negoziali riguardanti ciascuno un diverso acquirente

l negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27141 – In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi dell’art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno

In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi dell'art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all'art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4309 depositata il 16 luglio 2019 – E’ legittima l’istituzione della Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili Civili (IRESA), la cui determinazione è demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale, considerato che la Direttiva 30/2002/CE, prevede norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del rumore negli aeroporti, non pone precisi e dettagliati obblighi o diritti, limitandosi a prefigurare le finalità di ridurre minore negli aeroporti

E' legittima l'istituzione della Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili Civili (IRESA), la cui determinazione è demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale, considerato che la Direttiva 30/2002/CE, prevede norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del rumore negli aeroporti, non pone precisi e dettagliati obblighi o diritti, limitandosi a prefigurare le finalità di ridurre minore negli aeroporti

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