CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27141
Tributi – Imposta sugli intrattenimenti (ISI) – Apparecchi da gioco – Versamento annuale – Distruzione degli apparecchi in corso d’anno – Ragguaglio dell’imposta al periodo di effettivo funzionamento degli apparecchi – Esclusione
Fatto
1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR) del 31 maggio 2012, che ha rigettato l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito, CTP) di accoglimento del ricorso con cui G.G. S.r.l. in liquidazione (di seguito, la contribuente) aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di restituzione dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) per l’anno di imposta 2004, relativa ai propri apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, TULPS asseritamente versata in misura superiore a quella dovuta.
2. Secondo l’ente impositore, l’imposta doveva essere pagata in via forfettaria per intero su base annuale, indipendentemente dal fatto che gli apparecchi per il gioco fossero stati rimossi e demoliti dalla società dopo il 30/4/2004; al contrario, per il contribuente l’imposta annuale doveva essere calcolata parametrandola ai mesi di effettivo funzionamento degli apparecchi.
3. Per i giudici di secondo grado, il presupposto impositivo andava commisurato all’effettivo funzionamento degli apparecchi, atteso che la demolizione entro il 31 maggio 2004 era stata disposta dal legislatore. La tesi propugnata dall’ufficio, secondo cui l’imponibile medio forfettario per il 2004 era inferiore a quello del 2003 per agevolare gli apparecchi rimossi e demoliti, non poteva trovare accoglimento sia perché priva di agganci normativi, sia perché l’imponibile forfettario medio fissato per l’anno 2003 teneva conto della sanatoria per gli anni 2001 e 2002.
4. La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla contribuente è generica, nel richiamo a presunte posizioni difensive assunte dall’amministrazione contrastanti con disposizioni da essa fornite, e priva di consistenza, non essendovi alcun dubbio sulla legittimità dell’Agenzia a resistere in giudizio ad istanze di rimborso proposte in violazione della legge regolativa della disciplina sull’imposta dei giochi e degli intrattenimenti.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia lamenta violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 14 bis del d.P.R. n. 640/1972, 110 R.D. n. 773/1931, 22 legge n. 289/2002, 39 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, 1, comma 496, legge n. 311/2004 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3). Ricostruito il quadro normativo regolatore della fattispecie, come modificatosi nel tempo, ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbe tenuto conto che in base al d.P.R. n. 640/1972 il pagamento dell’imposta doveva avvenire in un’unica soluzione e teneva conto della possibilità del minor utilizzo degli apparecchi. Per i mesi successivi non poteva essere previsto nessun pagamento perché a far data dal 1 maggio 2004 detti apparecchi divenivano illeciti; solo qualora fossero stati convertiti in un apparecchio che consentisse un gioco lecito, il gestore era tenuto al pagamento dell’imposta prevista per la nuova tipologia di apparecchi.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Questa Corte ha espresso il principio di diritto, al quale il Collegio aderisce, secondo cui “In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi dell’art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all’art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all’effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l’anno 2004 il pagamento dell’imposta in misura ridotta“. (Sez. 5, Sentenza n. 5359 del 18/03/2015, Rv. 635061 – 01). Infatti il d.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 7 TULPS, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e, pertanto, nella fattispecie l’imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30/4/2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo per quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio ma solo per quelli installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno.
Infatti proprio per l’impossibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo il legislatore aveva disposto per il 2004 il pagamento di una somma in misura ridotta (2.500 Euro invece di 4.100,00 Euro previste per il 2001, 2002 e 2003) e, quindi, in ogni caso, appare irrilevante l’avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio all’art. 22 comma 3 legge finanziaria del 2003 (legge 27 dicembre 2002 nr. 289), secondo cui entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi ex art. 110, comma 7 leggi pubblica sicurezza, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita salva la possibilità di riconversione.
4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda introduttiva di G.G. in liquidazione S.r.l..
5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione risolte sulla base di un orientamento definitosi successivamente all’instaurazione della controversia tributaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
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