tributi locali

Il giudice tributario ha il potere-dovere, anche d’ufficio, di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione dei tributi locali qualora illegittimi

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18151 depositata il 26 giugno 2023, intervenendo in tema di tributi locali, ha ribadito che "... il principio di irretroattività della norma giuridica, posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., e ribadito in campo tributario dall’art. 3 della l. n. 212 del 2000, essendo dettato da una fonte [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19665 depositata l’ 11 luglio 2023 – In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto – con la rituale allegazione di perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la riduzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d’imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l’ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale per gli anni successivi

In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d'imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell'immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18987 depositata il 4 luglio 2023 – Se in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, – nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del cit. decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

Se in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, - nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18632 depositata il 3 luglio 2023 – In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall’art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. “C.”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.

In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "C.") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1010 depositata il 31 marzo 2023 – Non sono esenti dall’IMU i beni immobili concessi in locazione da un ente di edilizia residenziale pubblica, anche se il canone relativo è applicato in misura ridotta per finalità di carattere sociale

Non sono esenti dall’IMU i beni immobili concessi in locazione da un ente di edilizia residenziale pubblica, anche se il canone relativo è applicato in misura ridotta per finalità di carattere sociale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17564 depositata il 20 giugno 2023 – In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18005 depositata il 22 giugno 2023 – In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell’imposta ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l’immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell’obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche

In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell'imposta ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17100 depositata il 15 giugno 2023 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore – diverso dalla società – per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione preclude l’agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore – diverso dalla società - per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione preclude l'agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali

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