tributi locali

IMU: si alla doppia esenzione per i coniugi che hanno residenze diverse, ma nessuna esenzione alle “seconde case”

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19788 depositata l' 11 luglio 2023, intervenendo in tema di esenzione IMU, alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, ha ribaltato il precedente orientamento, ritenuto dalla Consulta incostituzionale, affermando che compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19788 depositata l’ 11 luglio 2023 – Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 23, sentenza n. 6183 depositata il 10 maggio 2023 – Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Il giudice tributario ha il potere-dovere, anche d’ufficio, di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione dei tributi locali qualora illegittimi

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18151 depositata il 26 giugno 2023, intervenendo in tema di tributi locali, ha ribadito che "... il principio di irretroattività della norma giuridica, posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., e ribadito in campo tributario dall’art. 3 della l. n. 212 del 2000, essendo dettato da una fonte [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19665 depositata l’ 11 luglio 2023 – In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto – con la rituale allegazione di perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la riduzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d’imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l’ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale per gli anni successivi

In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d'imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell'immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18987 depositata il 4 luglio 2023 – Se in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, – nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del cit. decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

Se in tema di TARSU, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, - nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18632 depositata il 3 luglio 2023 – In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall’art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. “C.”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.

In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "C.") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1010 depositata il 31 marzo 2023 – Non sono esenti dall’IMU i beni immobili concessi in locazione da un ente di edilizia residenziale pubblica, anche se il canone relativo è applicato in misura ridotta per finalità di carattere sociale

Non sono esenti dall’IMU i beni immobili concessi in locazione da un ente di edilizia residenziale pubblica, anche se il canone relativo è applicato in misura ridotta per finalità di carattere sociale

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