CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10308 – ICI – La fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59 cit. ha dunque come effetto quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI
l'art. 59 nel riconoscere al Comune il potere di regolamentare i presupposti dei propri tributi, predeterminando i valori venali per zone omogenee, non esclude tuttavia che l'ente possa fissare in sede di regolamento anche degli altri criteri sussidiari ed integrativi che abbiano la stessa finalità, e ciò in considerazione del fatto che i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi dell'art. 52 del medesimo d.lgs., non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili né per l'amministrazione né per il giudice