TUIR

Opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 238 del 2010 – Risposta 06 febbraio 2020, n. 26 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 febbraio 2020, n. 26 Interpello articolo 11, comma 1, lettera), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015 - opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge [...]

Rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio – Risposta 04 febbraio 2020, n. 19 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 04 febbraio 2020, n. 19 Articolo 86, comma 4, del TUIR - Rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA - Associazione ... (di seguito, solo ALFA) è l'associazione di categoria che [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 dicembre 2019, n. 34344 – La legittimazione alla detrazione, sotto il profilo soggettivo del contribuente, viene determinata, a prescindere dalla fruizione della deduzione di cui all’art. 12, ai sensi dell’art. 15 con riferimento al genitore contribuente che ha effettivamente sostenuto il relativo esborso nell’interesse del figlio a carico, con conseguente onere probatorio da assolvere tramite l’intestazione della spesa nel documento che la certifica

La legittimazione alla detrazione, sotto il profilo soggettivo del contribuente, viene determinata, a prescindere dalla fruizione della deduzione di cui all'art. 12, ai sensi dell'art. 15 con riferimento al genitore contribuente che ha effettivamente sostenuto il relativo esborso nell'interesse del figlio a carico, con conseguente onere probatorio da assolvere tramite l'intestazione della spesa nel documento che la certifica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2154 – Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell’art. 81, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 “ratione temporis” vigente deve essere considerato il momento di conclusione del contratto di vendita, nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo

Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell'art. 81, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 "ratione temporis" vigente deve essere considerato il momento di conclusione del contratto di vendita, nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2051 – Le pensioni erogate a personale civile dalla NATO non godono dell’esenzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del citato d.P.R. n. 2083 del 1962

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2051 Tributi - IRPEF - Personale civile della NATO - Esenzione per i salari e gli emolumenti - Estensione del beneficio alla pensione - Esclusione Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - [...]

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 668 depositata l’ 11 luglio 2019 – Ai sensi dell’art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una “persona” residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell’autorità competente, che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell’ambito dell’ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d’imposta

Ai sensi dell'art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una "persona" residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta

Torna in cima