CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3264 – Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito di lavoro dipendente, è sono soggette ad una tassazione agevolata ai sensi dell’art. 19 (già art. 17), comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l’età pensionabile e che il suo ambito operativo non può essere ridotto con l’inserimento negli accordi aziendali di limiti non contemplati dalla legge
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito di lavoro dipendente, è sono soggette ad una tassazione agevolata ai sensi dell'art. 19 (già art. 17), comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l'età pensionabile e che il suo ambito operativo non può essere ridotto con l'inserimento negli accordi aziendali di limiti non contemplati dalla legge