TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25217 – In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito seguono il principio di “competenza economica”, stabilito in generale dall’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell’incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, appunto con l’ultimazione della prestazione

in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito - inderogabili, sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario - seguono il principio di "competenza economica", stabilito in generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, appunto con l'ultimazione della prestazione. Il costo, perciò, inerisce temporalmente all'esercizio in corso al momento dell'ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data della fatturazione e dell'effettivo pagamento del corrispettivo imputato nel conto economico»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24646 – Indeducibilità del costo del personale assunto con agevolazione per gli iscritti in mobilità da altra azienda del gruppo societario quando è configurabile il reato di truffa ai danni dell’INPS

in quanto riguardo alle imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, (nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. L. n. 44 del 2012), non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24010 – In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il comma 2 lett. a) dell'articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute: - alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; - alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per entrambe le ipotesi non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà contenute nei contratti di cessione i quali, pertanto, ancorchè siano da considerarsi come sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici, spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Con riguardo ai beni immobili, la norma prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell'atto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24055 – Somma percepita a titolo di transazione per rinuncia all’azione di risoluzione del contratto per inadempienza – Qualificazione come lucro cessante – Imponibilità come redditi diversi

«L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24046 – Requisiti per la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione del marchio ed del cosiddetto premio fedeltà

costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In tema di imposte sul reddito d’impresa, "il cosiddetto premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che abbiano maturato un'elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un costo deducibile, operando in costanza del rapporto di lavoro ed essendo rilevante nell'ambito dell'economia aziendale e dei relativi ricavi, atteso, peraltro, che ove venga meno per circostanze anormali, il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24040 – Legittima l’istanza di rimborso per il credito d’imposta alla luce della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni

tanto le norme "comunitarie" che quelle "convenzionali" mirano, anche se con modalità e strumenti diversificati, alla eliminazione, o quantomeno alla attenuazione, della doppia imposizione (in senso giuridico ed economico), sicché non è affatto escluso dalla direttiva madre-figlia che la società-madre, sussistendone tutti i presupposti, possa optare per il regime convenzionale diretto a neutralizzare l'imposizione, in luogo di quello della piena detassazione, deve ritenersi invece precluso - perché avulso ed eccedente rispetto alla finalità di evitare la doppia imposizione - il riconoscimento alla società madre del credito d'imposta, proprio perché esso si risolverebbe nella "distorsione rappresentata da un indebito duplice beneficio, ovvero da una duplice non-imposizione

Torna in cima