TUIR

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8758 depositata il 3 aprile 2024 – In materia di determinazione del reddito d’impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che – ai sensi dell’art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell’OIC n. 16 – possa ritenersi “accessorio” al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) “terreni e fabbricati” dell’art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest’ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

In materia di determinazione del reddito d'impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell'art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell'OIC n. 16 - possa ritenersi "accessorio" al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) "terreni e fabbricati" dell'art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest'ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

Beni offerti in omaggio ai dipendenti – Regime fiscale applicabile ai fini Irpef – Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir – Risposta n. 89 dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 89 dell' 11 aprile 2024 Beni offerti in omaggio ai dipendenti - Regime fiscale applicabile ai fini Irpef - Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società istante (di seguito, l'Istante o [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8751 depositata il 3 aprile 2024 – Le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo sono utilizzabili individualmente ed esclusivamente in compensazione da parte di ogni soggetto aderente al consolidato, sia in qualità di consolidante sia di consolidata, ma non possono confluire all’interno del bilancio consolidato. Ne consegue che il reddito imponibile trasferito al regime del consolidato fiscale, che va sommato algebricamente con i redditi e le perdite maturati dalle altre società aderenti, deve essere computato al netto delle perdite fiscali rimaste nella disponibilità della società che le ha maturate

Le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo sono utilizzabili individualmente ed esclusivamente in compensazione da parte di ogni soggetto aderente al consolidato, sia in qualità di consolidante sia di consolidata, ma non possono confluire all'interno del bilancio consolidato. Ne consegue che il reddito imponibile trasferito al regime del consolidato fiscale, che va sommato algebricamente con i redditi e le perdite maturati dalle altre società aderenti, deve essere computato al netto delle perdite fiscali rimaste nella disponibilità della società che le ha maturate

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7361 depositata il 19 marzo 2024 – Sono soggetti alla disciplina in materia del transfer pricing internazionale i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti, attesa l’esigenza, in funzione dell’unitaria ratio dell’istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti e che detta disciplina opera anche nell’ipotesi di prestito ad una società del gruppo, fattispecie nella quale, essendo il costo rappresentato dal saggio di interesse, questo deve essere determinato in relazione al prezzo normale di mercato, ossia al tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell’operazione

Sono soggetti alla disciplina in materia del transfer pricing internazionale i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti, attesa l'esigenza, in funzione dell'unitaria ratio dell'istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti e che detta disciplina opera anche nell'ipotesi di prestito ad una società del gruppo, fattispecie nella quale, essendo il costo rappresentato dal saggio di interesse, questo deve essere determinato in relazione al prezzo normale di mercato, ossia al tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell'operazione

Rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali in parte già dedotti in anni precedenti – Modalità di tassazione – Risposta n. 86 del 4 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 86 del 4 aprile 2024 Rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali in parte già dedotti in anni precedenti - Modalità di tassazione Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, dottore commercialista, rappresenta che: il 1° gennaio [...]

Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – Società unipersonali beneficiarie – Mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione – Artt. 172 e 173 del Tuir – Neutralità fiscale – Abuso del diritto – Sussiste – Risposta n. 84 del 29 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 84 del 29 marzo 2024 Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica - Società unipersonali beneficiarie - Mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione - Artt. 172 e 173 del Tuir - Neutralità fiscale - Abuso del diritto - Sussiste Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato [...]

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