AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 320 del 9 maggio 2023
Trattamento ai fini IVA della sanzione per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto di parcheggio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Società”) rappresenta di operare nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi.
L’Istante precisa che con il suo innovativo sistema di scansione delle targhe, adotta un approccio innovativo e digitale che l’ha reso leader nella gestione dei parcheggi senza barriere in X.
Secondo quanto riferito dalla Società, tale sistema prevede:
1. la stipula di un contratto con il proprietario, il locatario, l’affittuario o più in generale con il soggetto che ha la disponibilità del parcheggio/area di sosta con accesso al pubblico (i.e. Cliente o partner). Quest’ultimo affida così la gestione e il controllo del parcheggio all’Istante;
2. la stipula di un contratto tra la Società e i singoli utenti del parcheggio, i quali ottengono così la possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto per un certo lasso di tempo, di solito tra i 60 e i 120 minuti. Il superamento di tale limite determina una violazione del contratto che a sua volta comporta l’applicazione di una sanzione a carico dell’utente, riscossa dall’Istante.
La Società chiede di conoscere se tale sanzione sia soggetta a IVA oppure esclusa da IVA ai sensi dell’articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”) alla luce delle conclusioni cui perviene la Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022, Causa C90/20 (Apcoa Parking).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per l’Istante, la sanzione dallo stesso applicata e riscossa ha natura risarcitoria e dunque non soggetta a IVA ai sensi del citato articolo 15.
Tale conclusione sembra differire da quella cui perviene la Corte di Giustizia UE nella citata sentenza che, tuttavia, a parere della Società, non è applicabile al caso di specie poiché riguarda una fattispecie diversa, cioè le spese di controllo addebitate all’utente in caso di violazione del periodo (a pagamento) di sosta nel posto auto occupato.
La sanzione che applica all’utente non costituisce una ”tariffa maggiorata” per una prestazione di servizi resa (par. 42 della sentenza citata).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Alla presente istanza di interpello la Società non allega alcuna documentazione di supporto. Il presente parere è pertanto reso considerando soltanto le scarne informazioni rese dall’Istante, assunte acriticamente, rimanendo impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del Decreto IVA: «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
Per l’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA, «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».
Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 15, primo comma, n. 1), non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente». La risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E chiarisce che presupposto stringente per l’applicazione di questa disposizione è ”l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali”.
La risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E precisa altresì che ‘‘le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”(cfr. anche risposta a Interpello n. 74 del 13 settembre 2019).
Nel caso di specie, secondo quanto riferito dall’Istante, quando l’utente utilizza i parcheggi dallo stesso gestiti ha diritto a usufruire di un periodo di sosta gratuito di durata predeterminata, superato il quale paga una sanzione.
Maggiori informazioni sul servizio fornito dalla Società sono reperibili sul suo sito internet, nella sezione dedicata alle FAQ, in cui è precisato che:
la targa del veicolo è scannerizzata sia all’ingresso del parcheggio, sia all’uscita così da poter determinare in automatico la durata della sosta e, eventualmente, risalire al proprietario del veicolo per la comunicazione della sanzione;
in caso di sforamento del periodo di sosta gratuito, la sanzione è in primis addebitata al proprietario del veicolo che può a sua volta comunicare all’Istante il nome dell’autore della violazione (se diverso dalla sua persona), al quale la Società provvederà a notificare la sanzione;
”non esiste una normativa legale che determini l’importo di una sanzione contrattuale adeguata in caso di superamento del tempo massimo di parcheggio approvato in un contratto privato. L’importo della sanzione contrattuale è riportato nelle condizioni generali di contratto presenti sul sito”;
nei parcheggi sono presenti dei cartelli ”con le condizioni generali e cartelli che indicano che si tratta di un parcheggio per clienti con un corrispondente tempo massimo di sosta. I cartelli sono grandi e ben visibili all’ingresso e nell’area di parcheggio. I proprietari delle auto accettano i termini e le condizioni entrando nel parcheggio”.
Si ritiene che questa fattispecie presenti profili di similitudine con quella valutata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022, C90/20 (in seguito, ”Sentenza”) in cui afferma che ”le spese di controllo (…) devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’IVA” (v. paragrafo 47).
Entrambe le fattispecie sono infatti caratterizzate da un periodo di sosta gratuito (v. paragrafo 20 della Sentenza) e dal pagamento in caso di sforamento di tale limite temporale di una somma aggiuntiva di importo fisso (alias, ”di controllo”), non proporzionale all’ulteriore tempo di occupazione dello stallo di parcheggio (v. paragrafo 11 della Sentenza).
Ed è con riferimento a questa fattispecie che i giudici unionali affermano quanto segue:
1. ”(…) la sosta in uno stallo determinato,…, fa sorgere un rapporto giuridico tra tale società, in quanto prestatrice di servizi e incaricata della gestione del parcheggio di cui trattasi, e l’automobilista che ha utilizzato tale stallo. (…), nell’ambito di tale rapporto giuridico, le parti beneficiano di diritti e assumono obblighi, conformemente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, tra i quali figurano, in particolare, la messa a disposizione, …, di uno stallo di parcheggio e l’obbligo per l’automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici…” (punti 28 e 29 della Sentenza);
2. ricorrono pertanto i presupposti per qualificare l’operazione come una prestazione di servizio a titolo oneroso. ”…, il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché eventualmente, dell’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallo di parcheggio… (n.d.r. d’altra parte) l’automobilista che paga tali spese di controllo ha fruito di uno stallo o di una zona di parcheggio”, in conformità alle condizioni generali dallo stesso accettate. ”Pertanto, l’importo totale delle somme che gli automobilisti si sono impegnati a pagare come corrispettivo del servizio di parcheggio fornito…, ivi comprese, eventualmente, le spese di controllo per sosta irregolare, rappresenta le condizioni in cui essi hanno effettivamente fruito di uno stallo di parcheggio, e ciò anche se hanno scelto di farne un uso eccessivo, superando il tempo di sosta autorizzato, …” (punti da 30 a 32 della Sentenza);
3. quanto a dire che ”42. (…), la riscossione…di spese di controllo per sosta irregolare e la sosta effettuata dall’automobilista… sono connesse. Infatti, la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l’imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito”.
Si ritiene pertanto che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla Società per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto (alias ”spese di controllo”) sia da considerare quale ”…corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’IVA” (v. paragrafo 47 della Sentenza).