Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) – sentenza n. 356 depositata il 16 febbraio 2016
N. 00356/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2015, proposto da:
T. s.r.l. – Impresa di C. G., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con le imprese E. s.r.l., S. & C. s.p.a., R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Maria Ida Leonardo ed Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103, presso l’avv. Ferrentino;
contro
Comune di Agropoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 96;
per l’annullamento
del verbale n. 12 del 12.6.2015, con il quale è stata disposta l’esclusione dell’A.T.I. formata dalle imprese ricorrenti, per presunta anomalia dell’offerta temporale, dalla gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale in località Gorgo, di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti all’aggiudicazione della gara
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa comunale sulla scorta della sua mancata notifica al Consorzio Campale, quale soggetto controinteressato, il quale segue la parte ricorrente nella graduatoria formulata sulla base dei punteggi assegnati con il verbale della seduta del 17.4.2015, alla quale ha partecipato anche il rappresentante della ricorrente, sig. Moccaldi Emiliano;
Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione;
Rilevato infatti che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, cod. proc. amm., “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso…”;
Considerato che la norma esige quindi, ai fini della configurazione di un controinteressato, che esso sia individuato nell’atto impugnato, il quale nella specie si identifica nel verbale n. 12 del 12.6.2015, con il quale la Commissione di gara si limita a disporre (rectius, confermare) l’esclusione della parte ricorrente dalla gara, riservandosi di “individuare l’aggiudicatario provvisorio” in una successiva seduta pubblica;
Rilevato quindi che dall’atto impugnato, così come da quelli che l’hanno preceduto (a cominciare dal richiamato verbale del 17.4.2015), non deriva a favore del Consorzio Campale alcun immediato effetto dispositivo, giuridicamente apprezzabile, per esso vantaggioso ed alla cui conservazione esso possa quindi dirsi interessato;
Ritenuto che non rilevi, in senso contrario, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il controinteressato sia nominativamente indicato nell’atto impugnato, purché sia facilmente individuabile (cfr. Cons. Stato, sez. V 9 ottobre 2007 n. 5241), difettando nella specie proprio tale requisito, essendosi la stazione appaltante riservata di individuare successivamente l’aggiudicatario provvisorio, ergo l’unico soggetto controinteressato, in senso giuridico e non solo fattuale, nel giudizio proposto avverso il provvedimento di esclusione;
Sottolineata altresì, per corroborare l’infondatezza dell’eccezione suindicata, la considerevole distanza temporale e procedimentale tra il verbale del 17.4.2015, posto a fondamento dell’eccezione de qua, ed il provvedimento di esclusione del 12.6.2015, oggetto diretto di impugnazione;
Premesso, nel merito, che l’impugnato provvedimento di esclusione fa leva, in sintesi, sulla incongruità dell’offerta temporale dell’A.T.I. ricorrente, prevedendo essa una riduzione del 75% dei tempi a base di gara, corrispondente a 75 giorni a fronte dei 300 stimati dalla stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori;
Ritenuta in primo luogo l’infondatezza della censura avente ad oggetto la predicata carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto si limiterebbe a confermare, all’esito del contraddittorio orale, caratterizzato anche dalla produzione da parte della ricorrente di una corposa relazione giustificativa supplementare, le iniziali contestazioni;
Rilevato infatti che l’amministrazione intimata, nell’adozione del provvedimento di esclusione impugnato, non ha omesso di riservare la dovuta attenzione alla suddetta relazione integrativa, avendo rilevato che da essa “non è emerso alcun nuovo elemento rispetto alle considerazioni già esaurite e chiarite con le precedenti note dall’ATI”, in ordine alle quali la stazione appaltante si era analiticamente espressa con la nota prot. n. 14268 del 23.5.2015;
Ritenuta altresì l’infondatezza della censura intesa a lamentare che il provvedimento impugnato manca di un giudizio complessivo di inattendibilità dell’offerta economica e dell’offerta temporale;
Rilevato infatti che l’impugnato provvedimento di esclusione si fonda, come poc’anzi detto, sulla affermata incongruità dell’offerta temporale, in relazione ai tempi necessari per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto, senza coinvolgere l’offerta economica, né la parte ricorrente dimostra in che modo l’analisi dell’offerta economica avrebbe potuto influire sul giudizio di congruità dell’offerta temporale;
Evidenziato altresì che la stazione appaltante, anche a prescindere dallo specifico e puntualmente regolamentato potere di verifica di cui all’art. 87 d.lvo n. 163/2006, è dotata di un generale potere di sindacato in ordine alla attendibilità ed alla serietà dell’offerta, in ciascuna delle sue componenti (anche, quindi, temporale), finalizzato ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto;
Rilevato quindi che l’impugnato provvedimento di esclusione si incentra sui seguenti rilievi principali:
1) inammissibilità del doppio turno lavorativo cui ha fatto ricorso, in forma generalizzata, la parte ricorrente, sia perché non previsto dal capitolato speciale di appalto, sia perché la stazione appaltante ha negato la necessaria preventiva autorizzazione, sia perché esso implica costi aggiuntivi per l’esercizio dell’attività di controllo demandata alla direzione lavori, all’ispettore di cantiere, ai direttori operativi nonché ai coordinatori in fase di esecuzione ed ai collaudatori in corso d’opera, dovendo essi operare in condizioni notturne;
2) erroneità della valutazione delle condizioni climatiche;
3) sottostima dei tempi di realizzazione del diaframma, la cui realizzazione è prevista erroneamente nel cantiere di valle, mentre va inserito correttamente nel cantiere centrale, in quanto esso ha anche una funzione geo-tecnica e strutturale di stabilizzazione del pendio e del profilo di progetto del corpo discarica: inoltre, solo dopo aver eseguito questa lavorazione e ad avvenuta maturazione del calcestruzzo, possono iniziare le altre lavorazioni indicate nel cronoprogramma presentato dall’A.T.I. ricorrente;
4) sottostima dei tempi necessari per l’estrazione del percolato;
5) sottostima degli operai impiegati sul cantiere;
6) fattibilità di alcune attività propedeutiche alla realizzazione delle opere, che secondo il cronoprogramma presentato dall’A.T.I. ricorrente dovrebbero essere realizzate nel tempo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, solo dopo aver pulito dalla vegetazione il corpo discarica, con la conseguenza che potranno iniziare solo dopo la consegna dei lavori;
7) presenza di n. 92 operai per ogni turno non gestibile in modo normale ma straordinario, al fine di ridurre al minimo le interferenze tra le varie squadre di lavoro;
8) mancanza di evidenza della produttività di cantiere, del numero di squadre e dei mezzi d’opera; inoltre, il tabulato di verifica di produttività delle lavorazioni critiche è particolarmente ottimistico, è basato sempre su doppio turno di lavoro e presenta margini di sicurezza operativi molto bassi, che non tengono conto delle interferenze dei relativi sottocantieri;
9) necessità, per la delicatezza delle lavorazioni, che le stesse siano eseguite alla luce del sole e non di sera o notte;
10) impossibilità di utilizzare per la gestione del cantiere le due viabilità di accesso dalla SP45 e dalla superstrada SS 18 var., in quanto la prima è dedicata all’area di trasferenza comunale, mentre l’accesso dalla superstrada deve essere autorizzato dalla Provincia; inoltre è preclusa la possibilità di richiedere la deroga alla circolazione dei mezzi pesanti nelle fasce e giorni di ordinaria interdizione;
Evidenziato, quanto al punto 1), che la lex specialis non richiede, ma nemmeno vieta il ricorso al cd. doppio turno di lavoro da parte dell’appaltatore, mentre deve ritenersi in proposito applicabile (in virtù del rinvio generale operato dal bando di gara) il capitolato generale di appalto di cui al d.m. n. 145/2000, a mente del quale (art. 27) “l’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte (…) dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori”, il quale “può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo”;
Rilevato che dalla disposizione citata è ricavabile il principio in base al quale spetta al direttore dei lavori, e non alla stazione appaltante, vietare eventualmente il ricorso al cd. doppio turno di lavoro, rientrante altrimenti nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore, mentre il divieto deve comunque essere ancorato alla sussistenza di “motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo”;
Evidenziato che nella specie non vengono addotti impedimenti siffatti, tale non potendo ritenersi quello, di carattere economico, connesso agli affermati maggiori costi inerenti all’esercizio del potere di controllo sull’andamento dei lavori, i quali comunque non possono integrare veri e propri “impedimenti”, costituendo semplicemente oneri gravanti sulla stazione appaltante, di cui peraltro non viene precisato il presumibile ammontare (si veda comunque, sulla ininfluenza del cd. fattore tempo sulla determinazione del quantum delle prestazioni professionali, quanto puntualmente osservato dal c.t.u. a pag. 54 della relazione);
Rilevato altresì, quanto all’affermazione secondo cui l’A.T.I. ricorrente prevede di utilizzare il personale anche nei giorni festivi e di riposo settimanale, che la stessa è genericamente formulata, non specificando l’eventuale rilevanza ostativa della circostanza adotta, quale potrebbe essere, ad esempio, il contrasto in parte qua del programma di esecuzione con le previsioni del contratto collettivo (sulla conformità al quale del cd. doppio turno si veda, peraltro, la relazione di c.t.u., pag. 53);
Rilevato, quanto al punto 2), che il c.t.u. (pagg. 60-61 della relazione) ha accertato la correttezza del coefficiente 1,25, corrispondente a “condizioni climatiche favorevoli”, utilizzato dalla parte ricorrente per la determinazione del numero dei giorni, naturali e consecutivi, utili per la redazione del programma esecutivo dei lavori, alla luce dei dati desunti dagli archivi pluviometrici della Protezione Civile della Regione Campania – Centro funzionale per la previsione prevenzione e monitoraggio rischi e l’allertamento ai fini della Protezione Civile;
Considerato, quanto al rilievo sub 3), quanto evidenziato dal c.t.u. (pagg. 72 ss), nel senso che, a prescindere dalla funzione (di mera impermeabilizzazione o di carattere strutturale) del cd. diaframma, “tenuto conto dell’andamento della “curva di maturazione del calcestruzzo” ed avuto riguardo alla specifica ubicazione del “diaframma”, al tipo di ambiente ed alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento ad utilizzarsi, risultano ordinariamente ottenibili (rispetto ai calcestruzzi c.d. “ordinari”) resistenze meccaniche elevate in archi temporali decisamente contratti, cui consegue, quindi, la derivata condizione di possibile “caricamento” dell’opera prima del “canonico” decorso dei 28 giorni di maturazione”;
Considerato, per quanto attiene al rilievo sub 4), che, come evidenziato dal c.t.u., “l’allegato 1 (articolo 3 comma 3) – (articolo 9 comma 1) del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36 – Attuazione della Direttiva 199/31/CE relativa alle discariche e rifiuti (G.U. n.59 del 12 marzo 2003), al punto 2.3., controllo delle acque e gestione del percolato, dispone che “il percolato e le acque di discarica devono essere captate…[…]…per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto”;
Rilevato, per quanto concerne il punto 5), che il c.t.u. (pag. 60 della relazione) ha evidenziato che il reale numero medio di maestranze occorrenti per l’esecuzione dell’opera. (40 unità/turno lavorativo) risulta coerente con l’omologo calcolo effettuato dall’A.T.I., volto alla determinazione della presenza media in cantiere per ogni turno, così come riportato a pag.14 dell’elaborato RE-Relazione Esplicativa: infatti, nella sua offerta tecnica e nelle controdeduzioni avanzate alle richieste di chiarimenti e specificazioni della Commissione di gara, l’A.T.I. ricorrente individua n. 60 maestranze/per turno di lavoro organicamente e simultaneamente impegnate per l’attuazione del progetto concernente la “messa in sicurezza permanente” della discarica comunale;
Considerato, per quanto riguarda il rilievo sub 6), che, come evidenziato dal c.t.u. (pag. 56 della relazione), l’art. 17, comma 3, del C.S.A., parte integrante del Progetto Esecutivo (elaborato RE.12), prevede espressamente che “è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari”;
Considerato quindi che il rilievo in esame della Commissione di gara, secondo cui le suddette attività preliminari non potranno iniziare prima della stipulazione del contratto ma solo dopo la consegna dei lavori, risulta inficiato dal fatto che le stesse possono essere appunto realizzate, mediante la consegna anticipata dei lavori, prima della stipulazione del contratto;
Richiamato, con riguardo ai rilievi sub 7) ed 8), quanto osservato dal c.t.u. (pagg. 57 ss. della relazione) in merito al fatto che “la presenza effettiva delle maestranze previste contemporaneamente nel cantiere risulta essere pari a 60 maestranze/turno, ampiamente gestibili poiché impiegate sulle tre sub-aree individuate dall’ATI (monte, centrale e valle), tali da consentire, con adeguati margini di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’A.T.I. in termini di produttività. Emerge infatti, dal diagramma che segue, predisposto dall’A.T.I. e riflesso del cronoprogramma che, in disparte un iniziale “picco” dovuto alla definizione di tutti gli “ordinativi” (Nr. 1 pick up, Nr.1 terna attrezzata di trincia erba, Nr. 1 terna attrezzata per pulizia area e piste para fuoco, Nr. 1 cassoni scarrabili autocompattanti per raccolta sfalci e potature, Nr.1 autocompattatori per trasporto sfalci, Nr. 1 autoespurgo per percolato) di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara, l’andamento della produttività è pressoché costante nel tempo, indicatore di oculate scelte gestionali e metodologiche. Con la predisposizione del Diagramma di “P.E.R.T.” che segue, l’A.T.I., in coerenza col suo piano organizzativo basato sulle 3 sub-aree cantieristiche in cui ha progettato di dividere il “cantiere”, ha programmato adeguatamente le attività da svolgersi coerentemente ai tempi predeterminati in raffronto ai costi di attività”;
Richiamato, con riguardo al rilievo sub 9), quanto osservato dal c.t.u. (pag. 54 della relazione) nel senso che, durante l’esecuzione dell’opera, si dovrebbe lavorare, comunque, con luci artificiali durante il secondo turno giornaliero (14:00 – 22:00), e cioè dopo le 16:00 in inverno e dopo le 19:00 in estate, e che “tale condizione è soddisfatta dalla previsione operativa dell’A.T.I. che si riporta alla normativa UNI-EN 12464-2 “Illuminazione dei posti di lavoro – Posizioni di lavoro in esterno”, operante dal Gennaio 2008”;
Considerato infine, per quanto concerne il rilievo sub 10), ed in particolare con riguardo alla possibilità di conseguire l’autorizzazione per il transito dei mezzi pesanti nei giorni e negli orari di ordinaria interdizione, che, come evidenziato dal c.t.u (pag. 56 della relazione), i lavori de quibuspresentano i requisiti di urgenza atti a giustificare, secondo una valutazione ex ante di ragionevole verosimiglianza, il rilascio dell’autorizzazione necessaria, atteso che si tratta di intervento contemplato dal “Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 della Regione Campania – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013”, il quale avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2015, salvo ulteriori proroghe, e che il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 260 del 29/10/2014, avente ad oggetto “Art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Approvazione Progetto Definitivo di Messa in sicurezza permanente dell’ ex discarica comunale, ubicata in loc. Gorgo del Comune di Agropoli (SA), foglio 38, particelle catastali 63, 64, 65, 66, 158, 160 e 161 ricadenti nel Comune di Agropoli e foglio 4, particelle catastali 49, 104, 106, 107, 116, 117, 118, 119, 152, 153, 154 e 155 ricadenti nel Comune di Prignano Cilento, cod.5002c001”, nel precisare che “…la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori…omissis…”, prescrive inoltre che “…i lavori dovranno iniziare con ogni urgenza”…omissis…”;
Considerato inoltre che le difficoltà connesse al traffico automobilistico estivo, oltre a non costituire una preclusione assoluta (tenuto conto che non necessariamente i lavori dovranno svolgersi nel medesimo periodo), possono essere risolte, come dedotto dalla parte ricorrente, attraverso il ricorso a soluzioni organizzative appropriate (come quella di evitare il transito dei mezzi pesanti nei giorni e nelle ore di maggior traffico);
Ritenuto a questo punto di esaminare le deduzioni difensive del Comune resistente contenute nelle memorie del 9.1.2016, dell’11.1.2016 e del 15.1.2016, in relazione alle (non condivise) risultanze della c.t.u.;
Rilevato in primo luogo che, secondo la difesa comunale, i tempi (10 giorni, secondo i calcoli del c.t.p.) necessari per l’esecuzione delle attività preliminari all’inizio dei lavori devono essere conteggiati nel cronoprogramma dell’A.T.I. ricorrente, non rilevando che le stesse possano essere eseguite nel periodo compreso tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto, dovendo i n. 75 giorni dell’offerta temporale della parte ricorrente comunque decorrere dalla consegna dei lavori, anche se anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto;
Considerato che, come si è visto, la stazione appaltante, con il provvedimento impugnato, si limita a contestare il fatto che le suddette attività, secondo il cronoprogramma presentato dall’A.T.I. ricorrente, dovrebbero essere realizzate nel tempo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, mentre risultano in realtà fattibili solo dopo aver pulito dalla vegetazione il corpo discarica, e pertanto potranno iniziare solo dopo la consegna dei lavori;
Rilevato quindi che i rilievi difensivi comunali si risolvono, da questo punto di vista, in una inammissibile integrazione motivazionale postuma del provvedimento di esclusione impugnato;
Rilevato che il difensore del Comune resistente deduce inoltre che i dati pluviometrici della stazione di Torchiara evidenziano che i giorni di pioggia, nel triennio 2012/2014, sono in numero maggiore di quello indicato dal c.t.u., dovendosi tenere conto anche delle precipitazioni inferiori a mm. 10 (le sole estrapolate dal c.t.u.), ed in particolare di quelle comprese tra 6 mm. e 10 mm.;
Considerato che non è dimostrato, al fine di inficiare concretamente le osservazioni del c.t.u., che le precipitazioni comprese tra 6 mm e 10 mm siano effettivamente influenti sui tempi di svolgimento dei lavori (non essendo adeguatamente contestato quanto affermato dal c.t.u., nel senso che solo nei giorni caratterizzati da piogge superiori a mm. 10 è impossibile l’esecuzione dei lavori), né che la considerazione dei giorni caratterizzati da piogge comprese tra mm. 6 e mm. 9,99 sia tale da modificare il coefficiente utilizzato dall’A.T.I. ricorrente;
Considerato inoltre che, mentre i dati utilizzati dal c.t.u. fanno presumibilmente riferimento alla quantità di precipitazioni nell’arco della giornata, quelli indicati dal difensore del Comune si basano sul rapporto altezza di pioggia/h, ovvero sull’intensità di pioggia, con la conseguenza della loro reciproca non comparabilità;
Vista l’ulteriore deduzione difensiva comunale, secondo cui il c.t.u. ha soffermato la sua attenzione sui tempi di maturazione del calcestruzzo, omettendo di considerare che, prima della realizzazione dei lavori di capping, sarà necessario il decorso di 28 giorni, necessari all’esecuzione delle prove di carico del diaframma, non contemplati dal cronoprogramma presentato dall’A.T.I. ricorrente;
Rilevato, anche a tale riguardo, che il difensore del Comune ha introdotto un argomento estraneo al contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale la stazione appaltante si è limitata a contestare la sottostima dei tempi di realizzazione del diaframma e la necessità di attendere la maturazione del calcestruzzo prima della esecuzione del capping, non la mancata considerazione del tempo necessario all’esecuzione delle prove di carico sul medesimo diaframma (e del resto anche il c.t.u. ha correttamente ritenuto di concentrare la sua attenzione sui tempi di maturazione del calcestruzzo, cui afferisce il provvedimento impugnato);
Ritenuto di evidenziare, in conclusione, che, poiché i 75 giorni offerti dall’A.T.I. corrispondono in realtà a 150 “turni unici”, ovvero a 150 giorni “naturali e consecutivi”, l’offerta temporale della stessa, ai fini della valutazione della sua congruità, deve essere in realtà considerata pari a 150 giorni, corrispondente ad una riduzione effettiva del 42%, e non del 75%, rispetto ai tempi a base di gara (cfr. pag. 55 della relazione di c.t.u.);
Evidenziato altresì, sebbene solo incidenter tantum, non essendo stato il punto espressamente focalizzato nelle censure attoree, che le criticità ravvisate dalla stazione appaltante nei confronti dell’offerta temporale dell’A.T.I. ricorrente – le quali, una volta acclarata la legittimità del ricorso al cd. doppio turno da parte della stessa, si risolvono, anche ammessane la fondatezza, nella necessità di sommare, ai 75 giorni da essa offerti, ulteriori 31 giorni naturali (di cui 28 giorni naturali per le prove di carico del diaframma e 3 giorni naturali da utilizzare, con il sistema del doppio turno, per le attività preliminari, in aggiunta ai 2 giorni naturali a tale scopo previsti dall’A.T.I. ricorrente), essendo imprecisata l’incidenza sulla durata dei lavori degli ulteriori profili critici evidenziati dalla stazione appaltante – sono prive di reale influenza sia sul risultato del procedimento di gara, atteso che l’A.T.I. ricorrente avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio relativamente all’offerta temporale, sia dal punto di vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla celere esecuzione dei lavori, atteso che l’offerta temporale immediatamente successiva a quella della ricorrente è di 150 giorni;
Ritenuto infine di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, attesa l’eccezionale complessità tecnica della controversia, mentre l’obbligo di procedere alla liquidazione del compenso spettante al c.t.u., ing. Pietro Veneroso, da quantificare per le stesse ragioni in complessivi € 12.000,00, oltre oneri di legge e detratto l’acconto già percepito, deve essere posto a carico di entrambe le parti della controversia, nella misura del 50% per ciascuna;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1255/2015:
– lo accoglie ed annulla per l’effetto l’impugnato provvedimento di esclusione;
– compensa le spese di giudizio;
– liquida il compenso spettante al c.t.u., ing. Pietro Veneroso, nella complessiva misura di € 12.000,00, oltre oneri di legge e detratto l’acconto già ricevuto, ponendo l’onere di provvedere al relativo pagamento a carico di entrambe le parti della controversia, nella misura del 50% per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2016
IL SEGRETARIO
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