Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta, Sezione Unica. sentenza n. 13 depositata il 13 marzo 2023
offerta economica e soccorso istruttorio: ammissibile per puntualizzazione in caso di unità di misura alternative (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
FATTO e DIRITTO
1. – In.Va s.p.a., centrale unica di committenza della Regione Valle d’Aosta, ha indetto una procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per gli enti locali e altri enti convenzionati del territorio della Regione Valle d’Aosta suddivisa in nove lotti funzionali. Il disciplinare di gara prevedeva tra i criteri di valutazione le condizioni complessive del conto corrente di tesoreria e, per quanto qui rileva, il tasso creditore annuo sulle giacenze (PB1) e il tasso debitore annuo sulle anticipazioni di tesoreria (PB2), da calcolarsi come scostamento rispetto a “Euribor a 3 mesi (tasso 365) media mese precedente”.
Alla procedura hanno partecipato il RTI composto da Banca di credito cooperativo Valdostana e Cassa centrale banca-Credito cooperativo italiano s.p.a. e la Banca Popolare di Sondrio che ha presentato offerta per i lotti nn. 3, 4, 5 e 8.
2. – Per tutti i lotti per cui ha concorso, il RTI ha formulato la propria offerta inserendo il valore “-2,500” per il tasso creditore e il valore “0,250” per il tasso debitore. La Commissione di gara ha, quindi, richiesto sia alla banca ricorrente sia al raggruppamento temporaneo controinteressato se i valori offerti fossero da intendersi espressi in punti base o punti percentuali, cui sono seguiti i riscontri di chiarificazione di entrambi: segnatamente, il raggruppamento ha rimarcato di aver espresso la propria offerta in punti percentuale.
La Stazione appaltante ha, quindi, aggiudicato la gara al RTI ritenendo valida la relativa offerta, previa riformulazione in punti base ai fini dell’omogeneità di valutazione delle offerte.
3. – Assumendo l’illegittimità di tale aggiudicazione, la Banca Popolare di Sondrio ha adìto questo Tribunale articolando due motivi di censura così compendiabili:
3.1. – Violazione e falsa applicazione di norme di legge e della lex specialis di gara; eccesso di potere per violazione dei principi della par condicio dei concorrenti e loro autoresponsabilità; illogicità e assurdità manifeste.
A detta della Banca ricorrente, l’offerta del raggruppamento avrebbe dovuto essere esclusa per irregolarità, essendo stata espressa in punti percentuali a dispetto dell’indicazione del disciplinare che stabiliva di esprimerla in punti base.
3.2. – Violazione e falsa applicazione della lex specialis e dei principi generali dell’ordinamento in tema di par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; illogicità e assurdità manifeste.
La ricorrente censura, inoltre, l’operato della Commissione di concorso che avrebbe indebitamente modificato le regole di gara, corretto e modificato l’offerta dell’attuale ricorrente, così da omogeneizzarla e permetterne la valutazione comparativa con quella del raggruppamento contendente. Siffatta modifica avrebbe alterato sostanzialmente l’offerta oltre ad alterare il sinallagma contrattuale in danno degli enti locali destinatari del servizio di tesoreria.
4. – Si sono costituiti in giudizio sia la società di committenza regionale In.Va s.p.a nella qualità di resistente, sia la Banca di credito cooperativo valdostana, nella qualità di controinteressata. Entrambi hanno eccepito l’infondatezza nel merito del gravame proposto domandandone la conseguente reiezione.
La Società di committenza regionale, in particolare, ha rappresentato che le convenzioni relative ai lotti in contestazione sono state sottoscritte in data 16 dicembre 2022 e l’avvio a regime era previsto per il 1° gennaio 2023
5. – In esito alla camera di consiglio cautelare del 10 gennaio 2023, il Collegio ha disatteso l’istanza sospensiva avanzata dalla Banca ricorrente osservando che l’attività posta in essere dalla Commissione si sia risolta in una legittima richiesta, peraltro rivolta ad entrambi i concorrenti in gara, di mera puntualizzazione della volontà già espressa dalla controinteressata in sede di compilazione dell’offerta, senza alcuna modificazione né integrazione della stessa.
6. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 7 marzo 2023 ed è stata conseguentemente trattenuta per la decisione.
7. – Il ricorso non è suscettibile di accoglimento per quanto si va dappresso ad esporre.
8. – Il primo profilo censorio dedotto verte sulla mancata esclusione dell’offerta del Raggruppamento aggiudicatario per supposta irregolarità dell’offerta, in quanto essa sarebbe stata formulata irregolarmente in punti percentuale e non in punti base come prescritto dal disciplinare di gara.
8.1. – Al fine della corretta delibazione della censura occorre prendere le mosse dalla disciplina di lex specialis: al punto 9 del disciplinare di gara si prevedevano gli elementi di valutazione dell’offerta tra i quali vengono qui in rilievo il “tasso creditore annuo sulle giacenze (p.b.)” espresso come scostamento (+ o -) rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media mese precedente e il “tasso debitore annuo sulle anticipazioni di tesoreria (p.b.)” espresso come scostamento (+ o -) rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media mese precedente.
Il criterio di espressione in punti base non era configurato come modalità tassativa ed esclusiva del saggio di interesse offerto, né tantomeno poteva configurare fantasiosamente una causa di esclusione, tant’è che in chiusura del punto 9 lo stesso disciplinare precisava che sarebbero stati presi in considerazione gli importi in numeri assoluti con limite di due cifre decimali dopo la virgola e le percentuali e i punti base espressi con limite di tre cifre decimali dopo la virgola. Tale avvertenza era un chiaro indice chiarificatore circa l’equivalenza dei due metodi di espressione del saggio di interesse ai fini della partecipazione alla procedura.
8.2. – Peraltro, sul piano strettamente fenomenico, preme soggiungere che lo stesso tasso Euribor, dal quale andava computato lo scostamento, è ordinariamente espresso in punti percentuale, e le due metodiche di espressione del saggio di interesse sono avvinte da una formula di conversione matematica di lapalissiana evidenza essendo il punto base sic et simpliciter un centesimo di un punto percentuale. Ne riviene che la conversione bilaterale tra le due unità di misura è dettata da un’univoca formula algebrica di moltiplicazione o quoziente, scevra da margini di approssimazione od opinabilità.
8.3. – Tanto considerato, appare del tutto fuori fuoco la censura di parte ricorrente: la lex specialis non prevedeva, infatti, un’unità di misura tassativa – e non si vede per quale ragione avrebbe dovuto disporre in tal senso stante la perfetta equipollenza tra le due unità appena esaminate – bensì una opzione indicativa in favore dell’espressione in punti base, pacificamente surrogabile dall’unità di misura alternativa (punti percentuale) a condizione del rispetto dell’ultima clausola di avvertenza del punto 9, ossia che percentuali e punti base fossero espressi con limite di tre cifre decimali dopo la virgola.
Ne discende che non appare ravvisabile alcuna irregolarità dell’offerta suscettibile di dar luogo ad esclusione a norma del paragrafo 21 del disciplinare di gara.
9. – Anche il secondo nucleo censorio, contenutisticamente affine al primo, non coglie nel segno.
9.1. – Afferma difatti la ricorrente che la Commissione, nell’invitare entrambi i concorrenti a fornire delucidazioni circa l’unità di misura impiegata per l’espressione dei tassi creditore e debitore, avrebbe modificato indebitamente le regole di gara consentendo una modifica sostanziale dell’offerta.
Senonché, tale asserzione incorre in un’insanabile fallacia argomentativa avuto riguardo a quanto già dedotto dianzi. Invero, a ben vedere l’operato della Commissione va ascritto ordinariamente ai poteri di soccorso istruttorio che sono pacificamente esperibili nei limiti della modifica sostanziale dell’offerta economica o tecnica ex art. 83 co. 9 d.lgs. 50/2016: nel caso di specie, il soccorso istruttorio mirava ad una mera puntualizzazione relativa alla formulazione dell’offerta con riguardo alle due alternative unità di misura, convertibili reciprocamente mediante una semplice operazione aritmetica ad esito univoco senza che tale operazione di conversione ridondasse sugli aspetti sostanziali dell’offerta. Puntualizzazione orientata ad una più fedele interpretazione della volontà negoziale degli offerenti senza intaccare in alcun modo l’ubi consistam delle relative offerte.
Banalmente, assumendo come caso esemplificativo l’offerta del RTI per il lotto n. 3, esprimere lo scostamento del tasso creditore da Euribor (PB1) con la misura di 2,50 punti percentuali negativi equivale con solare evidenza alla alternativa misura di 250 punti base.
Conseguentemente, la conversione di tutte le offerte in punti base o in punti percentuale era una via obbligata, sul piano strettamente metodologico, per operare un confronto comparato coerente e procedere alle attribuzioni di punteggi ai vari sub-elementi valutativi.
9.2 – Né si ravvisa alcuna parvenza di fondamento fattuale rispetto alla deduzione attorea che lamenterebbe profili di pregiudizio economico anche a danno degli enti fruitori del servizio di tesoreria: dalle considerazioni sin qui svolte, emerge che l’operazione di conversione aritmetica dei tassi non comporta alcuna modifica sostanziale del regime gestorio del servizio di tesoreria indi non v’è chi non veda l’inconfigurabilità di profili pregiudizievoli di sorta.
10. – In definitiva, il gravame deve essere respinto in quanto complessivamente infondato
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Banca Popolare di Sondrio alla rifusione in favore di In.Va. s.p.a. e della Banca di credito cooperativo valdostana delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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