Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise sezione I sentenza n. 520 depositata il 11 dicembre 2017
N. 00520/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:
Associazione Sportiva Dilettantistica “QC”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano, Guglielmo Pettograsso, con domicilio eletto presso lo studio Michele Coromano in Campobasso, via XXIV Maggio, n. 137;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco, con domicilio eletto in Campobasso, Palazzo di Città, Piazza Vittorio Emanuele 29;
nei confronti di
Associazione Sportiva Dilettantistica “CP”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Ceniccola, Giuseppe Ruta, Massimo Romano e Romeo Trotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ruta in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele II, n. 23;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 1354 Reg. Gen. del 26.05.2017 a firma del Dott. Vincenzo De Marco di aggiudicazione della concessione della gestione, previa messa a norma ed adeguamento normativo, dell’impianto sportivo comunale “Sturzo”, alla Associazione Sportiva Dilettantistica CP;
-di tutti i verbali di gara (in particolare quelli recanti data 14 marzo 2017, 11 maggio 2017 e 15 maggio 2017), nonché ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale comunque connesso.
B) in via subordinata
– del Bando di gara per la <<Procedura di gara per la concessione del servizio di gestione previa messa a norma e adeguamento normativo degli impianti sportivi e del verde attrezzato comunale “Sturzo”>> e del relativo capitolato d’oneri, entrambi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2676 Reg. gen. del 22.11.2016 pubblicata il 25.11.2016, nonché per quanto di ragione la Deliberazione di Giunta del Comune Città di Campobasso n. 208 del 04.10.2016;
– della Determinazione Dirigenziale n. 1354 Reg. Gen. Del 26.05.2017 e di tutti gli atti ad essa connessi conseguenziali e presupposti.
nonché per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto pubblico ove nelle more stipulato con l’Associazione aggiudicataria.
e per la condanna
al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente di quelli subiti e subendi dalla impresa ricorrente in ragione della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della amministrazione comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “CP”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23 giugno 2017 e depositato il successivo 29 giugno, l’associazione sportiva dilettantistica “QC” in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. (di seguito Associazione Campobasso) ha, in via principale, impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 1354 Reg. Gen. del 26.05.2017 con cui il Comune di Campobasso ha aggiudicato la concessione della gestione, previa messa a norma ed adeguamento normativo, dell’impianto sportivo comunale “Sturzo”, alla Associazione Sportiva Dilettantistica CP nonché i verbali di gara (in particolare quelli recanti data 14 marzo 2017, 11 maggio 2017 e 15 maggio 2017), chiedendone l’annullamento previa sospensione; in via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del Bando della relativa selezione pubblica e, infine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
La procedura aperta oggetto di causa è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 2676 Reg. Gen. Del 22.11.2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Bando, ai fini della partecipazione, prescriveva che i candidati depositassero un progetto organizzativo e gestionale nonché l’offerta economica.
Al predetto Bando di gara per la concessione del servizio partecipavano due offerenti: la ricorrente R.T.I. e l’Associazione Sportiva Dilettantistica CP.
Con verbale di gara del 15 maggio 2017, la Commissione giudicatrice, all’esito anche del confronto delle rispettive offerte economiche e dei progetti organizzativi presentati dalle offerenti, provvedeva all’aggiudicazione provvisoria della concessione alla Associazione Sportiva Dilettantistica CP odierna controinteressata e con Determina Dirigenziale n. 1354 Reg. Gen. del 26.05.2017 il Comune di Città di Campobasso – Area operativa servizi alla persona – Settore politiche sociali e culturali – adottava anche l’aggiudicazione definitiva della concessione in favore della controinteressata.
L’Associazione Campobasso ha affidato il ricorso ai seguenti motivi.
I) Illegittimità dell’aggiudicazione per manifesta inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.
Parte ricorrente afferma che il piano economico finanziario dell’aggiudicataria conterrebbe impegni sostanzialmente insostenibili sia con riguardo alla parte relativa ai ricavi, ritenuta troppo ottimistica (ipotizzando proventi sproporzionati rispetto a quelli percepiti dalla ricorrente medesima nell’ambito della gestione esercitata negli ultimi anni dalla gestione), sia con riguardo alla parte sui costi, che sarebbero stati compressi in modo irrealistico. In particolare, le proiezioni sui rendimenti economici dei vari impianti sportivi compresi nella struttura “Sturzo” si fonderebbero su di un impiego a tempo pieno delle stesse che non troverebbe riscontro nella platea dei soggetti potenzialmente interessati nell’ambito della comunità locale; le ipotesi sui costi, poi, non terrebbero in adeguato conto la voce relativa alle utenze, agli oneri comunali e alla manutenzione dell’area verde.
II) Illegittimità dell’aggiudicazione per mancata valutazione del rischio operativo del concessionario; assenza di corrispondenza plausibile nel rapporto di entrate/uscite nel progetto presentato dall’aggiudicataria; violazione della par condicio delle concorrenti; illegittimità degli atti impugnati per mancata esclusione della impresa aggiudicataria.
La Commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere alla esclusione dalla gara della impresa aggiudicataria Associazione Sportiva Dilettantistica CP per aver proposto in sede di offerta un piano gestionale che non garantiva nell’arco dei 9 anni previsti quali durata della concessione il recupero dei capitali investiti. Inoltre le fasce orarie ipotizzate per l’utilizzazione degli impianti non consentirebbe di raggiungere i risultati ipotizzati.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del capitolato d’oneri del bando di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Costituzione; violazione del principio di uguaglianza.
L’art. 8 del capitolato d’oneri prevede che: “Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico del Comune e garantirà l’apertura dell’impianto nell’intero arco della settimana e nelle fasce orarie di maggiore richiesta ed accessibilità”. Ora, secondo parte ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe violato tale previsione, atteso che in relazione alla palestra indoor ha previsto che le fasce orarie di maggiore richiesta (quella pomeridiana) ed accessibilità siano indisponibili e riservate esclusivamente alle attività degli associati alla CP. L’accesso dei disabili alla struttura sarebbe garantito solo se essi divengano associati, corrispondendo la relativa quota di iscrizione, con ciò determinando di fatto una restrizione dell’accesso agli impianti.
IV) In via subordinata, parte ricorrente contesta illegittimità del bando di gara per assenza in esso e nel capitolato speciale d’oneri dell’espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve contenere, a pena d’esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni; violazione e falsa applicazione degli articoli 165, 168, 171 comma iii lett. b del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50; mancata esclusione dell’aggiudicataria.
Il bando e il capitolato d’oneri sarebbero illegittimi in quanto in essi non vi sarebbe la presenza della clausola nell’offerta (a pena di esclusione) secondo cui la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, così come previsto dall’art. 171 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016. Sarebbe inoltre mancante nel bando di gara e nel capitolato d’oneri “la specifica indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per gli investimenti in opere pubbliche” e l’impegno espresso dell’aggiudicataria “al rispetto di tali condizioni”. Dette mancanze, se non dovessero condurre all’annullamento dell’intera procedura, avrebbero comunque dovuto determinare l’esclusione dell’aggiudicataria.
Con atto depositato in data 14 luglio 2017 si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 17 luglio 2017 si è costituita in giudizio anche la controinteressata Associazione CP, contestando tutte le censure e allegando anche una relazione di un professionista attestante la credibilità del progetto di gestione presentato in sede di offerta.
Con ordinanza del 20 luglio 2017, n. 131, confermata in Appello, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il ricorso finiva per sovrapporre inammissibilmente le valutazioni di parte ricorrente a quelle della Stazione appaltante le quali non risultavano viziate da irragionevolezza o illogicità manifeste.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e deduzioni e parte ricorrente, a sua volta, ha depositato una relazione di un professionista da essa incaricato, nella quale si conferma l’incongruità dell’offerta della controinteressata aggiudicataria, in quanto asseritamente inficiata da errori di calcolo e da insufficienti margini di redditività.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo e il secondo motivo, per l’obiettiva connessione oggettiva fra gli stessi, possono esaminarsi congiuntamente. Con essi parte ricorrente lamenta l’inattendibilità dell’offerta per essere fondata su previsioni irrealistiche di ricavi e di costi, rispettivamente, in eccesso e in difetto. In ogni caso il progetto non garantirebbe nell’arco dei 9 anni di durata della concessione, il rientro dagli investimenti e dalle ingenti spese sostenute.
I motivi non meritano favorevole considerazione alla stregua dei seguenti rilievi.
Si deve richiamare, anche in questa sede di merito, il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che, con riguardo alla valutazione di congruità delle offerte anomale, ha ritenuto che essa sia connotata da discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che possa formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza ed errore nei presupposti di fatto. La giurisprudenza afferma, inoltre, che la motivazione della commissione di gara deve essere rigorosa solo in caso di esito negativo, mentre in caso di valutazione di congruità è ritenuta sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dall’impresa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3702). Il giudizio sull’anomalia dell’offerta ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento; tale giudizio non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2017, n. 2319; III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Peraltro i principi appena richiamati sono stati elaborati con riguardo alla valutazione delle offerte anomale, mentre nella fattispecie oggetto di causa non si fa questione di un giudizio di congruità, atteso che non sussistono i presupposti per qualificare anomala l’offerta proposta dall’aggiudicataria (né ciò è contestato), con la conseguenza che i margini entro cui sindacare in sede giurisdizionale la valutazione sul progetto operata dalla stazione appaltante devono considerarsi ancora più ristretti, trattandosi di un diretto sindacato sull’offerta in assenza di una previa valutazione di anomalia.
In ogni caso, pur attestandosi ai noti limiti ravvisati dalla dominante giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione sulla congruità delle offerte anomale, nel caso di specie non si potrebbe comunque pervenire ad un giudizio di insostenibilità dell’offerta proposta dalla controinteressata, atteso che, anche prendendo per buona la relazione tecnica prodotta da parte ricorrente, i ravvisati errori del piano economico presentato dall’aggiudicataria non inciderebbero in modo sostanziale sulla rimuneratività dell’offerta; sicchè, quand’anche si correggessero le cifre nel senso indicato dalla Associazione Campobasso, si perverrebbe solo ad una riduzione dell’utile di gestione, mentre l’offerta conserverebbe l’equilibrio economico, in linea con quanto prescritto dall’art. 165, co. 2, del codice dei contratti.
Stesso discorso vale per le stime sui ricavi che, secondo quanto evidenziato nella relazione di parte ricorrente, si fondano su un utilizzo previsto degli impianti sportivi di tipo prudenziale e che non coincide con il pieno impiego, con una previsione che ha, quindi, obiettivi margini di verosimiglianza.
Peraltro, il termine di paragone che parte ricorrente ravvisa nei costi da essa sostenuti e dai ricavi conseguiti negli anni in cui ha gestito l’impianto non possono costituire un riferimento obbligato, ben potendo le alternative soluzioni gestionali prospettate dall’aggiudicataria consentire una gestione potenzialmente più efficiente e improntata quindi ad un incremento dei ricavi e ad una riduzione dei costi, che non paiono manifestamente abnormi o fondati su assunti irragionevoli e rimangono, quindi, incensurabili.
III) con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 del capitolato d’oneri in quanto l’aggiudicataria avrebbe previsto restrizioni all’utilizzo della struttura che non ne garantirebbero la fruizione generalizzata secondo quanto previsto nelle clausole predette.
Il rilievo è privo di fondamento.
Gli articoli 7 e 8 del capitolato d’oneri prevedono che: <<ART. 7 – Tariffe – I proventi derivanti dalla gestione del servizio saranno incamerati dal concessionario. Le tariffe, per le attività specifiche, come pure per le attività connesse, che il concessionario è tenuto ad applicare, risultanti dall’apposito tariffario, sono quelle approvate in sede di gara.
Il concessionario, nel corso della durata della concessione, potrà incrementare le tariffe stesse, con cadenza annuale, limitatamente al tasso di inflazione. Qualora dimostri la sussistenza di variazioni delle spese di gestione, legate al costo della fornitura dei materiali, a quello delle fonti di energia, o ad altre incombenze gestionali, le quali possano avere incidenza negativa sul proprio bilancio, il concessionario potrà variare, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, conseguentemente e in proporzione, le tariffe praticate per l’erogazione del servizio.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta), o altro idoneo documento fiscale. ART. 8 – Finalità sociali e di uso pubblico della struttura – Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico del Comune e garantirà l’apertura dell’impianto nell’intero arco della settimana e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità. Egli garantirà la massima fruizione dell’impianto da parte di tutti i cittadini, nonché da parte delle scuole della Città, predisponendo anche attrezzature per la pratica di altre attività sportive, purché le stesse rivestano carattere complementare rispetto alle attività praticate.
Il Comune si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di 10 giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l’attività ufficiale del concessionario.
E’ riservato, in orario antimeridiano, l’uso alle scuole dell’obbligo della città di Campobasso, per un numero complessivo massimo di 24 (ventiquattro) ore settimanali. Il servizio erogato in favore delle scuole dovrà essere completo e comprensivo del riscaldamento degli ambienti e dell’acqua. Gli oneri di spesa relativi all’uso concesso alle scuole verranno rimborsati dal Comune al concessionario, previa produzione, da parte del concessionario, di specifica documentazione e rendicontazione dettagliata delle spese sostenute>>.
Dalla lettura delle clausole appena riportate non emerge alcuno specifico obbligo di garantire la gratuità della fruizione dell’impianto da parte del gestore né l’obbligo di assicurare la costante apertura dell’impianto in un orario predeterminato; al contrario tali clausole, per un verso, consentono pacificamente la previsione di tariffe a coloro i quali accedono alla struttura (prescrivendo una riserva di utilizzo unicamente con riferimento alle scuole e prevedendo comunque in tal caso un rimborso delle spese da parte del Comune, con ciò dimostrando la pacifica natura economica della concessione); per altro verso, nemmeno la previsione del pagamento di una quota associativa per poter usufruire della struttura in particolari orari costituisce violazione di alcuna disposizione della lex specialis, ben potendo tale regola rappresentare una modalità di contribuzione che il gestore dell’impianto può legittimamente individuare, in assenza di particolari restrizioni collegate all’iscrizione e all’acquisto della qualifica di associato.
In altre parole le clausole del capitolato sopra riportate non individuano obblighi specifici da parte del concessionario con riguardo alla messa a disposizione della struttura Sturzo, ma favoriscono una funzionalizzazione sociale della stessa che trova riscontro nei criteri di valutazione delle offerte applicati dalla commissione e che hanno condotto all’attribuzione in favore dell’aggiudicataria di un punteggio riferito a tale voce addirittura maggiore rispetto a quello conseguito dalla ricorrente.
IV) Con il quarto motivo, parte ricorrente formula in via subordinata la domanda di annullamento dell’intera procedura selettiva per non aver incluso nella lex specialis di gara la clausola di cui all’art. 171, co. 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’espresso impegno in tal senso del partecipante. Anche a voler prescindere da tale vizio inficiante l’intera procedura, prosegue l’Associazione Campobasso, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver reso la predetta dichiarazione di impegno.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura.
Preliminarmente il Collegio rileva che la concessione oggetto del presente giudizio ha natura economica, non essendo dubbio che l’attività di gestione dell’impianto sportivo avvenga con metodo economico ovvero con tendenziale rimunerazione dei fattori produttivi, ne consegue l’applicabilità, ai sensi dell’art. 164 del codice dei contratti, delle norme dettate dalla Parte III, Titolo I, Capo I del codice dei contratti, che esclude solo le concessioni di servizi “non economici”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la mancata previsione della clausola di cui all’art. 171, co. 3 lett. b) del codice dei contratti non incida sulla validità della procedura, producendosi quella forma di etero integrazione della lex specialispacificamente ammessa e che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune del regolamento della selezione attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge anche se escludenti.
E’ chiaro che tale integrazione ab externo della legge di gara determina una qualche tensione con l’ulteriore principio dell’affidamento in base al quale gli operatori economici che partecipano ad una pubblica selezione devono poter contare sulla chiarezza e completezza delle regole di partecipazione. Al riguardo la Corte di Giustizia, con riferimento alla nota questione relativa alle conseguenze della mancata indicazione da parte dei candidati degli oneri della sicurezza, ha individuato un punto di equilibrio tra condizioni di partecipazione e tutela dell’affidamento, affermando che: <<il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti>> (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. 6, 10 novembre 2016 – C-162/16, in particolare punto 32).
In sostanza la Corte ha stabilito che l’esclusione del partecipante ad una procedura di affidamento può essere comminata allorché l’obbligo rimasto inosservato sia chiaramente statuito dalla legge di gara ovvero “dalla normativa nazionale”. Ora, venendo al caso de quo, è pur vero che la previsione della dichiarazione di impegno all’osservanza del piano finanziario è espressamente e chiaramente sancita dall’art. 171, co. 1 lett. c) del codice dei contratti, ma è altresì vero che il piano finanziario costituiva parte integrante dell’offerta e che pertanto l’impegno vincolante all’osservanza del piano stesso sorgeva di diritto in base al generale meccanismo dell’incontro tra proposta e accettazione e che, in ogni caso, l’obbligo espressamente assunto dalla controinteressata di adempiere a quanto sancito dal capitolato d’oneri implicava anche la necessaria osservanza di quelli previsti nel Piano finanziario, in quanto richiamati sostanzialmente all’art. 4 del capitolato stesso.
In altri termini, sia in base ai principi civilistici sul perfezionamento del contratto (scambio tra invito ad offrire/proposta che replica il meccanismo legge di gara/offerta) sia in relazione alle specifiche previsioni della lex specialis(Capitolato d’oneri richiamato dalla dichiarazione degli offerenti), l’aggiudicataria poteva vantare un sufficiente affidamento in ordine alla circostanza di aver assunto l’impegno definitivo al rispetto del piano finanziario prodotto, con la conseguenza che, in assenza di una chiara prescrizione in tal senso nella legge di gara, una specifica assunzione di obblighi sul punto avrebbe potuto ragionevolmente essere considerata ultronea ovvero formalistica.
Si vuol dire che l’affidamento dell’aggiudicataria risiede nel caso di specie nell’evidente sussistenza di un obbligo di rispettare gli impegni assunti nel progetto presentato a corredo della propria offerta, con la conseguenza che un ulteriore dichiarazione in tal senso avrebbe avuto carattere solo formale e, pertanto, la circostanza che l’obbligo di renderla non fosse sancito dalla lex specialis può ragionevolmente aver fondato l’affidamento sulla inessenzialità della stessa da parte dell’aggiudicataria.
Del resto, che questa sia la corretta conclusione lo dimostra lo stesso contratto di concessione da ultimo depositato in giudizio che, all’art. 4, ribadisce l’obbligo del concessionario di attenersi agli obblighi assunti con il progetto presentato in sede di partecipazione, ciò che rende all’evidenza inutile anche richiedere in questa fase la dichiarazione in questione, avendo l’aggiudicataria in tal modo già sottoscritto a tutti gli effetti la dichiarazione prescritta dal ripetuto articolo 171 co. 1 lett. b) del codice dei contratti.
In definitiva tutti i motivi sono infondati e il ricorso deve essere respinto.
Il carattere di novità della questione da ultimo scrutinata conduce a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Domenico De Falco | Silvio Ignazio Silvestri | |
IL SEGRETARIO
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