TRIBUNALE DI FIRENZE – Sentenza 18 febbraio 2020, n. 101
Dirigente – Strategia persecutoria e mobbizzante – Demansionamento – Recesso privo di giustificatezza – Verifica dell’effettiva sussistenza delle circostanze di fatto poste a base del recesso – Nesso causale tra tali circostanze e l’intimato recesso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(…) conveniva in giudizio davanti a questo giudice del lavoro (…) S.p.A. (avente come attività prevalente la distribuzione e la vendita di carburante e combustibili, anche attraverso la gestione di stazioni di servizio) e, premesso di aver ricoperto presso la convenuta dalla data di assunzione (1.4.2003) varie funzioni riconducibili all’area del controllo di gestione, rilevava di aver conseguito dal 1.1.2010 il riconoscimento della categoria di dirigente con incarico di gestione amministrativa, finanziaria e di controllo gestione; aggiungeva che, in qualità di dirigente, si era occupato anche delle funzioni di cd. Pricing e di cd. Supply (rispettivamente, determinazione dei prezzi dei carburanti da praticare al pubblico e definizione dei quantitativi di carburanti/combustibili da acquistare dai fornitori, con contrattazione delle rispettive quotazioni e stipula dei contratti), fino a quando – a partire dal 2015 ed in concomitanza con l’ingresso in azienda della dr.ssa (…) nel ruolo di Vice Presidente – egli era stato oggetto di una “pervicace strategia persecutoria e mobbizzante”, in un primo momento tradottasi nel proprio demansionamento (avendo visto sottratte le funzioni di pricing e supply ed avendo mantenuto solo alcune delle attività di controllo di gestione, quelle meramente esecutive) e successivamente concretizzatasi nel licenziamento intimatogli il 21.9.2017.
Impugnato il licenziamento in quanto espressione della allegata condotta persecutoria e, comunque, perché fondato su ragioni organizzative insussistenti (tra l’altro, il posto del ricorrente sarebbe stato assunto da un nuovo dipendente, (…) e rivendicate altresì sotto vari profili pretese di natura economica (illegittima imputazione della somma di € 140,93 nella busta paga di settembre 2016 a titolo di “permessi/ROL/ex FG godute”; diritto al pagamento dei bonus per gli anni 2010, 2016 e 2017; illegittima trattenuto della somma di € 1.1614,37 a titolo di assenze nella busta paga di settembre 2017), il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Ordinare alla convenuta, ex art. 423, comma 2, cpc, di pagare al ricorrente la somma di euro 1.614,37 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2017.
Nel merito:
2. confermare l’ordine predetto in condanna definitiva in sentenza e/o comunque condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di euro 1.614,37 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2017.
3. Condannare la convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, a pagare al ricorrente la somma di 9.000 a titolo di bonus per l’anno 2010 e di euro 8.000 o, in ipotesi, euro 2.000, a titolo di bonus per l’anno 2016, nonché di € 3.000, salva diversa somma, anche maggiore, di giustizia a titolo di bonus 2017 e/o condannare la convenuta a pagare al ricorrente le somme che parranno di giustizia a titolo risarcitorio per la perdita di chances (2017: € 5.000) in relazione ai bonus 2016 e 2017 (o a quota parte di questo, per i mesi da settembre a dicembre 2017);
4. Accertare che il recesso per cui è causa privo di giustificatezza, per le ragioni di cui in narrativa, e, per l’effetto, condannare la convenuta a pagare al ricorrente l’indennità contrattuale per di cui all’art. 34 CCNL Dirigenti terziario applicato in misura di 16 mensilità della retribuzione globale di fatto mensili del ricorrente, quantificata in euro 8.163,04 o, in ipotesi, di euro 7.984,03 per un totale, rispettivamente, di euro 130.608,66 o di euro 127.744,46; in ipotesi graduata, condannarla a pagare l’indennità medesima nella diversa misura di giustizia, compresa tra 10 e 16 mensilità della retribuzione globale di fatto.
5. Condannare la convenuta a pagare al ricorrente l’importo di € 140,93 a titolo di ind. sost. di 4 ore di permessi o di ex festività o di ROL indebitamente scaricate dalla convenuta stessa sulla busta di settembre 2016 come in narrativa.
6. Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di rivalutazione monetaria ed interessi secondo legge.
7. Condannare la convenuta, secondo giustizia e titoli di soccombenza, a rifondere al ricorrente le spese di contributo unificato, per euro 379,5, e quelle di lite, determinate ex DM 55/2014″.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava la fondatezza del ricorso, negando in particolare di aver assunto comportamenti persecutori/mobbizzanti/dequalificanti ai danni del (…) e rilevando che il licenziamento di quest’ultimo era stato causato da una effettiva riorganizzazione delle funzioni apicali, messa in atto al fine di attuare una ridefinizione dei ruoli e delle posizioni del personale direttivo nell’ambito di una nuova organizzazione dei reparti.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, per essere decisa all’esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
È preliminarmente da dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda del (…) di pagamento della somma di € 1.614,37 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2017, essendo il relativo importo stato corrisposto dalla convenuta in corso di giudizio.
Ciò posto, dato per pacifico che il ricorrente, assunto dalla convenuta in data 1.4.2013 con la qualifica di Impiegato/vice Direttore Amministrativo ed inquadramento come quadro, ha conseguito dal 1.1.2010 l’inquadramento come dirigente e l’incarico di gestione amministrativa, finanziaria e di controllo di gestione (cfr., doc. 3 fasc. ric.; docc. 1-2 fasc. res.), il licenziamento per cui è causa è stato motivato dalla soppressione della posizione ricoperta dal (…) in conseguenza della scelta di avocare in capo al Direttore Amministrativo le funzioni e le attribuzioni inerenti alla gestione amministrativa, finanziaria e di controllo di gestione, e ciò per effetto di una “ridefinizione dei ruoli e delle posizioni del personale direttivo” scaturita dalla “necessità di ridisegnare in modo più efficiente gli uffici e i reparti Amministrativo e Commerciale, nonché di creare un nuovo ufficio Logistica e, in questo contesto, di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione del lavoro anche a livello apicale, mediante concentrazione dei ruoli e delle funzioni direttive posti/e a capo delle nuove strutture”, così realizzando al contempo una riduzione dei “notevoli costi di gestione di tale categoria di lavoratori” (doc. 1 fasc. ric., doc. 3 fasc. res.).
La domanda di impugnazione del licenziamento è fondata in ragione delle seguenti motivazioni, che in via assorbente rispetto alle altre argomentazioni (compresa quella concernente l’asserito demansionamento) sono idonee a supportare la domanda di accertamento della insussistenza della giustificatezza del recesso.
Invero, rilevato che le mansioni oggetto dell’incarico dirigenziale assegnato al ricorrente sono efficacemente ed esaustivamente riassunte nel verbale della riunione dei dirigenti di (…) S.p.A. del 8.10.2015 (ove c’è il riferimento a ruolo di responsabile di controllo gestione e di responsabile dei profili inerenti ai prezzi ed alle forniture) (NOTA 1), in giudizio la convenuta ha precisato che il nuovo assetto (coinvolgente figure apicali ed uffici e reparti amministrativi e commerciali) si sarebbe concretizzato in una riorganizzazione delle mansioni di gestione amministrativa, finanziaria e di controllo gestione, mediante depurazione, della gestione finanziaria, delle incombenze inerenti ai prezzi (pricing) e forniture (supply), incombenze assegnate agli uffici creati ad hoc:
– Ufficio Amministrazione (con a capo il dirigente (…) ed ufficio Logistica (affidato al quadro (…), quanto alle attività inerenti alle forniture;
– Ufficio Rete Carburanti (affidato al dirigente (…), confermato anche quale Direttore Commerciale), quanto alle attività di fissazione dei prezzi di vendita.
Aggiungeva la convenuta che la funzione di controllo di gestione avrebbe avuto inerenze all’Ufficio Amministrazione ed avrebbe avuto ad oggetto tutta l’attività aziendale (inclusa quella degli uffici Rete Carburanti e Logistica), con previsione di una specifica posizione di lavoro inquadrata nella categoria quadri; precisava che, rifiutata dal ricorrente la proposta di essere assegnato a tale funzione in qualità di quadro, le attribuzioni e le funzioni inerenti alla gestione amministrativa, finanziaria e di controllo gestione (oggetto dell’incarico dirigenziale originario del ricorrente) erano state ricondotte all’Ufficio Amministrazione e direttamente avocate dal direttore amministrativo (…), con conseguente soppressione della posizione di lavoro del ricorrente e susseguente licenziamento di quest’ultimo (cfr., pagg. 4-6 ed 8-11 memoria difensiva).
Sennonché, dall’esame della documentazione di provenienza datoriale (organigramma aziendale del marzo 2017), che anticipava la struttura aziendale risultante all’esito della riorganizzazione (doc. 8 fasc. ric.), si ricava che l’Ufficio Controllo di Gestione, quand’anche depurato delle funzioni di pricing e di supply, ha mantenuto la sua esistenza anche all’esito di suddetta riorganizzazione, quale ufficio da affidare proprio al ricorrente (ufficio, la cui soppressione non risulta nemmeno dall’esame del verbale di riunione 11.4.2017, ove è indicata la nascita di un “Ufficio Rete Carburanti e Logistica”, di cui il (…) sarebbe stato il responsabile – unitamente alla Direzione – della parte logistica e degli approvvigionamenti, con il (…) a capo della parte commerciale: vd. doc. 10 fasc. ric.).
Né può sostenersi che tale ufficio Controllo di Gestione sia quello che (…) S.p.A. ha affermato essere stato offerto al (…) prima del licenziamento al fine di poter continuare a lavorare in azienda come quadro (vd. doc. 27 fasc. ric.); al di là della valenze dequalificanti attribuite dal ricorrente a tale proposta (e che in questa sede possono essere tralasciate), è espressamente scritto nel “verbale di conciliazione” (e che in questa sede possono essere tralasciate), è espressamente scritto nel “verbale di conciliazione” (ed è stato ribadito in questa sede dalla convenuta) che il ruolo di “addetto al controllo di gestione” avrebbe operato sotto la diretta supervisione del Direttore Amministrativo (…), quando invece l’ufficio Controllo di Gestione affidato al (…) ed indicato nell’organigramma è alle dipendenze della Direzione e non dell’Ufficio Amministrativo del (…)
In ogni caso, la ricostruzione in questa sede proposta dalla convenuta corrobora la conclusione che la soppressione della posizione di lavoro del ricorrente non sia dipesa dalla riorganizzazione aziendale posta in atto, essendo essa fatta discendere dalla decisione del (…) di rifiutare la proposta di cui sopra: detto altrimenti, le funzioni e le attribuzioni inerenti alla gestione amministrativa, finanziaria e di controllo di gestione (oggetto dell’incarico dirigenziale affidato al ricorrente) sono state avocate dal Direttore Amministrativo (…) non perché ciò fosse stato previsto nel piano di riorganizzazione aziendale adottato, ma perché il (…) aveva rifiutato la proposta di ricollocazione nella mansione di addetto al controllo (con inquadramento nella categoria di quadro) individuata all’esito della riorganizzazione stessa.
Sennonché, tale ricostruzione non corrisponde a quanto motivato nella lettera di licenziamento e, nei limiti in cui se ne discosta, diventa inidonea a supportare la legittimità del licenziamento (pena la violazione del principio di immutabilità della contestazione).
A ciò si aggiunga che nella comunicazione di recesso nulla è detto con riferimento alle funzioni di pricing e di supply che pure il ricorrente aveva svolto; anzi, essendo tali funzioni – in ragione di quanto allegato dalla stessa convenuta – state fatte inerire, prima della riorganizzazione, all’ambito della gestione finanziaria e, quindi, all’incarico dirigenziale affidato al ricorrente, non può sostenersi che corrisponda al vero che – come si legge nell’atto di licenziamento – tutte le funzioni e le attribuzioni inerenti all’incarico di “gestione amministrativa, finanziaria e di controllo gestione”, oggetto dell’incarico dirigenziale del ricorrente, siano state avocate dal direttore amministrativo della società, in quanto quelle attinenti al pricing e alla supply sono state assegnate e distribuite presso altri uffici; né in senso contrario potrebbe valere il fatto che nell’intimazione di licenziamento si sia fatto richiamo agli uffici e reparti Amministrativo e Commerciale ed al nuovo ufficio Logistica, in quanto nulla è detto con riferimento all’assegnazione a tali uffici delle attività (di pricing e di supply) in precedenza svolte dal ricorrente.
In conclusione, il recesso risulta privo di giustificatezza, dovendo la ricorrenza di quest’ultimo elemento essere anzitutto valutata in ragione dell’effettiva sussistenza delle circostanze di fatto poste a base del recesso (cfr., Cass., 25503/2017, Cass., 10699/2017, Cass., 25201/2016, ivi compreso il nesso causale tra tali circostanze e l’intimato recesso.
A tale accertamento consegue il diritto del (…) al pagamento dell’indennità supplementare di cui all’art. 34 CCNL Dirigenti Terziario, per la cui quantificazione deve tenersi conto della retribuzione globale di fatto mensile pari ad € 6.905,63 (stante l’infondatezza, come si vedrà, delle domande economiche incidenti su tale posta).
Tenuto conto che, per il dirigente con anzianità da 10 a 15 anni, l’indennità supplementare è fissata in un numero di mensilità da 10 a 16 (art. 34 co. 17 CCNL applicativo; vd. doc. 5 fasc. ric.), il giudicante ritiene di riconoscere nel caso di specie una somma pari a 15 mensilità (tenuto conto dell’anzianità di servizio), pari a € 103.584,45; a tale somma, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, deve quindi essere condannata la convenuta
Passando ad esaminare le altre domande del ricorso, si osserva quanto segue:
a) il raggiungimento dei bonus per l’anno 2010, peraltro allegato dal (…) nella misura del 90%, non trova dimostrazione nelle mail sub doc. 20 fasc., ric. (in quanto provenienti dallo stesso ricorrente), né nella documentazione sub doc. 31 (composta da una pluralità di documenti – in tutto 34 pagine – la cui descrizione analitica ne impedisce la valutazione ai fini che qui rilevano);
b) quanto al bonus per l’anno 2016, non risultando provata la prassi per la quale fosse da considerare valida ed efficace la proposta di obiettivi presentata dallo stesso ricorrente, il doc. 22 fasc. ric. non fornisce la prova del raggiungimento degli obiettivi (volumi di diesel e di metano venuti; marginalità su benzina e metano) per i quali il ricorrente ha rivendicato la somma di € 2.000,00, mentre con riferimento al doc. 23 può ripetersi quanto sopra rilevato per il doc. 31.
c) con riferimento al bonus per l’anno 2017, esso fa riferimento ancora una volta agli obbiettivi proposti dallo stesso dipendente e, comunque, non vi è prova del raggiungimento alla data del licenziamento del 30% degli obiettivi e non vi sono elementi per ritenere “altamente probabile” che egli avrebbe conseguito, in difetto di recesso, almeno l’80% degli stessi (vd. doc. 26 fasc. ric., per il quale vale quanto già detto per i docc. 23 e 31).
d) compete invece il pagamento della somma di € 140,93 a titolo di indennità sostitutiva di 4 ore di permessi/ex festività/Rol indebitamente scaricate dalla convenuta sulla busta paga di settembre 2016, in quanto il ricorrente non aveva fatto richiesta di permessi (o fruizione di Rol e ex festività) per il giorno 23.9.2016, ma ha avvertito che non sarebbe stato presente nel pomeriggio, nell’ambito peraltro di una situazione contrattuale nella quale non era tenuto al rispetto di orario di lavoro. Al relativo pagamento, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, la convenuta deve quindi essere condannata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, (…)
1) accertato che il recesso per cui è causa è privo di giustificatezza, condanna (…) S.p.A. a pagare in favore del ricorrente (…) la soma di € 103.584,45 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione al saldo, nonché a pagare in favore dello stesso la somma di € 140,93 a titolo di indennità sostitutiva 4 ore di permessi/ex festività/ROL trattenuti sulla busta paga di settembre 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna (…) S.p.A. a rimborsare al ricorrente (…) le spese di lite, liquidate in € 12.756,00 per compensi, € 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
—
Note:
1) Ove si legge che “il dr. (…), oggi assente, mantiene la responsabilità dell’area commerciale, acquisti e prezzi di vendita del settore P.V. carburanti inclusi i convenzionati Gpl auto. Cura le trattative pre-contrattuali e la definizione dei contratti di acquisto. Responsabile controllo di gestione con uso obbligatorio del cubo.
Controllo forniture e pagamento gestori in collaborazione con (…) e sotto la responsabilità del direttore di rete dr. (…)” (cfr., doc. 6 fasc. ric.).
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