TRIBUNALE DI VICENZA – Sentenza 24 novembre 2022, n. 353

Condotta antisindacale – Disconoscimento della vincolatività del CCNL sottoscritto – Impedimento dell’esercizio dei diritti di assemblea e di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Premesso che

– con ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970 F.C. Vicenza, F.C. Vicenza e U.U. Vicenza-Verona hanno agito contro le società F.lli S. Srl e C.T.E. Srl per l’accertamento delle condotte antisindacali ad esse addebitate, consistite:

a) nell’applicazione del CCNL Federconcia prima della scadenza del ccnl UNIC rinnovato nel 2021, pur applicato fino a quel momento;

b) nel mancato riconoscimento della R.U. da parte di F.lli S. Srl;

c) nel diniego di assemblea,

e per l’effetto l’ordine di cessazione dei comportamenti illegittimi descritti con la rimozione dei relativi effetti, nonché, l’affissione dell’emanando decreto nelle rispettive bacheche aziendali, all’entrata degli stabilimenti e la pubblicazione sui principali quotidiani locali;

– le società F.lli S. Srl e C.T.E. Srl hanno contestato la fondatezza delle domande proposte dalle ricorrenti e chiedendone pertanto l’integrale rigetto;

– Federconcia Italia – Federazione Datoriale Industria e Commercio Settore Concia, firmataria del contratto da ultimo applicato dalle convenute, ha depositato atto di intervento ex art. 105 c.p.c.;

– con decreto datato 23.03.2022 il giudice della fase precedente ha:

a) dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di F.I.;

b) rigettato ogni domanda proposta in danno di C.T.E. s.r.l.;

c) riconosciuta invece la condotta antisindacale della società F.lli S. s.r.l. e ordinato alla stessa “l’integrale applicazione, fino alla data del 30.6.2023, del CCNL UNIC e, con ciò, di consentire alle ricorrenti F.C. Vicenza, F.C. Vicenza e U.U. Vicenza – Verona di convocare assemblea e di riconoscere il R.U.U. e di consentirgli di svolgere funzioni sindacali”;

– la società F.lli S. (e non anche C.T.E.) propone opposizione al decreto chiedendo:

a) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o ad causam e/o ad processum in capo alle OO.SS., per i motivi dedotti in narrativa;

b) accertarsi e dichiararsi il difetto di interesse ad agire in capo alle OO.SS., per i motivi dedotti in narrativa:

c) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla F.lli S. S.r.l., per i motivi dedotti in narrativa.

In via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l’efficacia e la validità del CCNL Concia industria, con pronuncia ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., anche con riguardo alla clausola che disciplina la “durata e decorrenza” del medesimo contratto. In via principale: accogliere la presente opposizione e per l’effetto dichiararsi nullo e/o di nessun effetto e comunque revocarsi il decreto del Tribunale di Vicenza, pronunciato ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970, emesso nel procedimento n. 95/2022 R.L.; in ogni caso, respingersi comunque ogni domanda avversaria formulata nei confronti della F.lli S. S.r.l. In via subordinata: accertarsi e dichiararsi che la F.lli S. S.r.l. è tenuta ad applicare il CCNL Unic fino alla data del 31.10.2022, con ogni relativa e consequenziale statuizione;

– F. chiede in questa sede l’accertamento della legittimità del proprio intervento adadiuvandum e, in accoglimento delle difese di F.lli S., la revoca del decreto e il rigetto della domanda azionata dalle Organizzazioni sindacali;

– F., F. e U. domandano il rigetto del ricorso in opposizione e per l’effetto l’accertamento della condotta antisindacale descritta nei propri atti e la condanna della F.lli S. srl alla cessazione dei comportamenti e alla rimozione dei relativi effetti;

rilevato che

– deve essere innanzitutto riconosciuta la legittimazione di F. all’intervento ai sensi dell’art. 105 co.2 c.p.c.;

– la disposizione ora citata recita: “[Ciascuno] può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”, e legittima quindi l’intervento di ciascun soggetto che sia portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile a sostenere le ragioni di una/alcune delle parti, inteso come interesse qualificato, determinato cioè dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale con l’adiuvato “e dalla necessità di impedire che, nella propria sfera giuridica, possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato” (Cass. n. 18541/2003). Una pronuncia meno recente della Suprema Corte ha precisato che “L’intervento adesivo dipendente, contemplato dall’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., non richiede la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata” (Cass. n. 1106/1995);

– proprio dalla considerazione di questo ultimo principio appare evidente la legittimazione all’intervento di F., in quanto soggetto che in caso di soccombenza della parte che intende adiuvare subirebbe un notevole pregiudizio, quello della impossibilità che F.lli S. applichi il proprio contratto collettivo, con ogni ripercussione in termini di immagine e forza contrattuale sul piano generale, nonché del diritto di azione sindacale all’interno dell’azienda sul piano particolare;

– ciò chiarito, è opportuna una concisa ricostruzione dei fatti da cui non si può prescindere nell’analisi delle questioni giuridiche sottese alla controversia;

– è pacifico in causa che fino al momento della scadenza del termine stabilito dal ccnl UNIC 2016-2019 la società opponente ha applicato il suddetto contratto, sia nella parte economica che in quella normativa. La circostanza è in ogni caso documentalmente attestata dalla produzione allegata dalle o.o.s.s. odierne opposte, all’interno della quale figurano ad esempio le contestazioni disciplinari mosse dalla società nei confronti dei propri dipendenti, che richiamano espressamente il contratto in questione (doc. 7 opposte);

– la controversia nasce dal conflitto tra il contratto UNIC come rinnovato successivamente alla scadenza del 2019 e quello sottoscritto in data 31.8.2021 da F., e verte sul diritto della società opponente di applicare quest’ultimo a far data dalla propria adesione alla predetta neonata Federazione;

– in data 18.11.2021 F.lli S. ha infatti comunicato alle Associazioni sindacali originarie ricorrenti l’applicazione del CCNL Federconcia (cfr. doc. 19 opposte);

– con lettera dell ’11.11.2021 U., tramite il proprio Segretario, ha nominato ai sensi dell’art. 19 St. Lav. il sig. O.R.A. quale proprio RSA presso F.lli S. Srl (cfr. doc. 16 opposte);

– con PEC del 15.11.2021 F.lli S. Srl ha comunicato a U.U. di non poter accogliere la richiesta, considerato che l’OS in questione non era firmataria del CCNL applicato in azienda, cioè F., e l’assenza delle condizioni di cui all’art. 19 St. Lav. (doc. 17 opposte);

– nella medesima data del 15.11.2021 le OO.SS. F.C. – F.C. – U.U. hanno inoltre comunicato a F.lli S. Srl la convocazione di un’assemblea sindacale, che si sarebbe svolta in data 18.11.21 dalle 13:30 alle 14:30 presso lo Stabilimento Aziendale. (doc. 18 opposte);

– in data 18.11.21 i Dirigenti sindacali delle relative sigle, recatisi presso la sede di F.lli S. per l’assemblea hanno incontrato l’opposizione di tale “sig.ra M., referente dell’azienda”, che ha detto loro (la circostanza non è contestata) che non essendo le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato in azienda esse non avrebbero potuto partecipare ad alcuna assemblea, consegnando loro lettera dd. 18.11.2021 con cui la società specificava di applicare il CCNL Federconcia;

– le organizzazioni sindacali ricorrenti ritengono che la condotta della società (non contestata in fatto) integri i caratteri dell’antisindacalità, in quanto lesiva del vincolo che essa stessa aveva fatto sorgere con i propri comportamenti concludenti di rinvio implicito al contratto da esse sottoscritto. Per tale ragione non sarebbe possibile, fino alla data di scadenza del contratto UNIC attualmente vigente (e quindi quantomeno fino al 30.6.2023 secondo la prospettazione delle ricorrenti) applicare il nuovo contratto F.;

– va innanzitutto evidenziata la rilevanza in sé ai sensi dell’art. 28 St. lav. della condotta di F.lli S., consistita nella disapplicazione del ccnl UNIC, annunciata con la comunicazione del novembre 2021. Tale contegno è infatti immediatamente ed autonomamente suscettibile di ledere l’immagine dei sindacati firmatari del contratto disapplicato e la relativa forza contrattuale, nonché di produrre diretti pregiudizi rispetto all’esercizio dei diritti sindacali all’interno dell’azienda, considerato che ai sensi dell’art 19 St. lav. la firma del contratto collettivo applicato all’unità produttiva è la condizione necessaria per la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale;

– cionondimeno, non può ritenersi che la comunicazione del 28.1.2022 inviata alle ricorrenti da F. abbia fatto venir meno l’attualità della condotta ostativa specificamente denunciata e riferita ai diritti di assemblea e di costituzione della rsa di cui già si è detto. Ciò per l’assorbente considerazione del fatto che nella medesima data la diretta interessata, F. lli S., ha disdettato (a far data dal 31.3.2022) l’accordo aziendale del 22.11.2017 su cui si fondava il revirement di F., così chiaramente confermando l’impostazione adottata nelle comunicazioni valorizzate dalle associazioni ricorrenti e privando la comunicazione della propria associazione di ogni effetto e valore rappresentativo rispetto allo specifico conflitto con le predette, con la conseguenza che deve ritenersi permanere il diniego opposto all’esercizio dei diritti direttamente conseguenti alla (non) applicazione nell’unità produttiva del ccnl UNIC;

– ciò chiarito, il termine finale di vigenza del contratto UNIC era indicato nella data del 31.10.2019. Le sigle sindacali oggi opposte hanno comunicato in data 19.4.2019 la propria disdetta dal contratto (doc. 3.5 opponente);

– è seguita a quel punto una fase di trattativa che ha condotto alla sottoscrizione da parte degli stessi soggetti firmatari del contratto UNIC 2016-2019 del “CCNL per gli addetti delle aziende conciarie” 2019-2023;

– il punto centrale della controversia verte in sostanza sulla vincolatività della disciplina concernente la successione temporale tra i contratti (che supplisce alla ormai pacifica inoperatività dell’art. 2074 c.c.), ed in particolare la previsione di ultrattività dell’art. 71 del CCNL scaduto (a cui si accompagna quella di retroattività di quello rinnovato – art. 1 doc. 10 opponente), che incide sulla libertà di F.lli S. di applicare, a partire dal novembre 2021, il diverso contratto F.;

– l’analisi della questione tuttavia non può essere svolta considerando puramente e semplicemente le regole del diritto comune dei contratti, ma deve tener necessariamente conto delle peculiarità che caratterizzano il contratto collettivo, che è e rimane – de jure condito – un contratto di diritto privato, ma che obbedisce (anche) a regole non comuni, quelle proprie dell’ordinamento intersindacale, di cui bisogna tenere conto;

– in questo senso, nel sistema delle relazioni industriali la disdetta di un contratto collettivo ha la funzione non già di far cessare ante tempus gli effetti di un contratto, che già prevede un termine finale (che riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro in esso convenuta) e molto spesso anche, come nel caso di specie, la propria ultrattività, ma quella di attivare il procedimento finalizzato ad innovarne il contenuto regolativo, adeguando le pattuizioni all’evoluzione della realtà socio-economica (S.U. 11325/2005, Cass. n. 23105/2019);

– in questo quadro il rinnovo di un contratto collettivo che consegue alla riapertura del tavolo delle trattative è qualificabile, salve le ipotesi di “rottura della linea”, come una novazione oggettiva del contratto, un nuovo componimento del conflitto tra le medesime parti sociali riacceso dalla scadenza del termine;

– rispetto a questo meccanismo che caratterizza il sistema contrattuale concordemente definito dalle parti, il datore di lavoro non gioca alcun ruolo;

– quale soggetto estraneo alle parti del contratto collettivo, in nome della propria libertà sindacale egli può invece determinarsi rispetto all’adesione o meno alle associazioni di categoria o alle regole che le parti sociali si sono date (attraverso il rinvio espresso o per fatti concludenti). Tuttavia, qualora egli si determini nel senso di aderire, e così di rinviare a tale fonte esterna affinché essa regoli il rapporto di lavoro nonché le relazioni sindacali, per effetto dell’impegno preso nei confronti dei lavoratori e in una certa misura delle stesse o.o.s.s. firmatarie del contratto applicato egli è vincolato – con effetti in parte differenti a seconda del meccanismo di adesione – al rispetto di quelle regole nel loro complesso, e quindi sia della disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro, sia delle regole sulla durata di quella disciplina e sulle modalità di adeguamento alle sopravvenute e modificate esigenze conseguenti al dinamismo della realtà di riferimento (cfr. sul punto Trib. Roma n. 83750/2016, che parla di “conclamata violazione del patto di recepimento […] nei confronti delle o.o.s.s. sindacali);

– per tale ragione, nel caso di specie F.lli S., che ha pacificamente manifestato per lungo tempo e quantomeno fino al 2019 la volontà di adesione al ccnl UNIC (v. tra tutti doc. 7 parte opposta), non era libera di determinarsi in un diverso senso nemmeno nelle more del rinnovo di quel contratto, pacificamente scaduto ma i cui effetti, per espressa previsione dell’art. 71 in esso contenuto, si continuavano a produrre operando quel regime di ultrattività convenzionale a cui la società ha inevitabilmente prestato adesione;

– in proposito non può essere accolta nemmeno la domanda subordinata della società opponente, che sostiene la cessazione del vincolo quantomeno a far data dal 31.10.2022, cioè allo scadere dell’anno di proroga degli effetti del contratto previsto dall’art. 71 del contratto stesso. Deve infatti evidenziarsi che in data 21.1.2022 è intervenuta la sottoscrizione del rinnovo del contratto UNIC (doc. 3 parte opposta), depositato presso il CNEL nel successivo marzo 2022, e che il meccanismo dell’ultrattività come regolato dall’art. 71 del ccnl in esame – a cui si ripete la società opponente si è volontariamente vincolata – opera nei seguenti termini: “Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.”. Considerato che nel caso di specie la disdetta era stata efficacemente inoltrata nell’aprile 2019 dalle o.o.s.s. firmatarie, il sistema contrattuale definito dalle parti sociali ha garantito l’operatività del precedente regime fino all’entrata in vigore di quello successivo, senza soluzione di continuità;

– ogni ulteriore questione è assorbita;

– le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendole a carico di entrambe le parti soccombenti in solido tra loro e tenendo conto dell’effettivo aggravio della difesa delle opposte determinato dall’intervento di F..

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:

– revoca il decreto opposto;

– dichiara il carattere antisindacale della condotta della società opponente, consistito nel disconoscimento della vincolatività del contratto sottoscritto tra U. e le o.o.s.s. opposte e nel conseguente impedimento dell’esercizio dei diritti di assemblea e di costituzione della rsa come descritti in parte motiva;

– condanna F.lli S. srl a dare integrale applicazione del contratto sottoscritto tra UNIC e le organizzazioni ricorrenti ed opposte attualmente vigente, consentendo il conseguente esercizio dei diritti di assemblea e di nomina delle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 St. lav.;

– condanna la parte opponente e la parte intervenuta ad adiuvandum, ciascuna nella misura del 50%, al pagamento in favore di ciascuna delle opposte delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa.