La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’indicazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 risulta più complesso rispetto agli anni precedenti. Tale situazione deriva dell’aggiornamento e dell’integrazione delle informazioni richieste nella sezione IV.

I comma da 1051 fino al 1063 dell’articolo 1 della legge 178 del 2020 ha istituito e regolamentato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per il quale è previsto l’obbligo della compilazione del quadro RU. Per la corretta compilazione, i dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be­ni agevolabili, occorre procedere all’inserimento dei dati nei seguenti righi:  

  • righi da RU1 fino a RU12 della sezione I del quadro RU nel rigo RU va indicato uno dei seguenti codice credito “L3”, “2L”, “3L”;

“L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, utilizzando il codice tributo “6935”;
“2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6936”;
“3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6937”;

  • sezione IV del quadro RU in cui vanno compilati i seguenti righi:
    • rigo RU130 (investimenti effettuati nel 2022)
    • rigo RU140 (investimenti prenotati nel 2022)
    • rigo RU141 (rettifiche al modello redditi 2022)
    • righi RU150 (titolare effettivo 2020-2022)RU151 (altre sovvenzioni 2020-2022) e RU152 (investimenti 4.0 effettuati a gennaio 2020).
Per gli investimenti effettuati o prenotati nel 2022 di cui all’articolo 1 della legge n. 170 del 2020 comma 1055 (beni ordinari), 1057 (beni materiali 4.0) e 1058 (beni immateriali 4.0). Va precisato che per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi 2023 se effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, ma entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per gli investimenti in beni immateriali 4.0).
 
Pertanto per gli investimenti prenotati la compilazione della sezione IV del quadro RU vanno compilati i seguenti righi:
  • RU130  vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
  • RU140 vanno indicati gli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2022, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 2.

Sulla base delle Faq dell’Agenzia delle entrate dello scorso anno e delle istruzioni del modello redditi per i casi di interconnessione tardiva e la fruizione anticipata del credito in misura ridotta. Per cui in tali situazione occorre che il credito e l’investimento devono essere inquadrati sin dall’origine come 4.0, mentre la occorre barrare casella 6 del rigo RU130 “interconnessione”  per gli investimenti 2022.

Nel caso in cui il contribuente ritenga che il bene oggetto dell’agevolazione investimenti 4.0 non sarà mai interconnesso, lo stesso procederà ad effettuare la decurtazione del credito residuo nel rigo RU12, barrando la casella 1 denominata “Vedere istruzioni”.

L’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 1 del 5 giugno 2023 ha chiarito che la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi non è influenzata dal momento di interconnessione del bene. (ad esempio un investimento effettuato nell’anno 2020 ed interconnesso nell’anno 2022 deve essere indicato nel dichiarazione dei redditi 2021)

La seconda FAQ, di cui al documento dell’Agenzia delle Entrate del  5 giugno 2023, riafferma che  l’investimento prenotato nel 2021 ed effettuato nel 2022 deve essere esposto nel modello redditi 2022 (e non anche nel modello redditi 2023), al fine di evitare duplicazioni del credito d’imposta.

Nei casi in cui occorre rettificare il RU140 del modello redditi 2022 va compilato il rigo RU141. Le rettifiche sono quelle riguardanti eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del presente modello ed entro il 31 dicembre 2022” ed in particolare occorre riportare:

  • nelle colonne da 1 a 5  le variazioni in diminuzione rispetto agli importi degli investimenti indicati al rigo RU140 del modello redditi 2022 (prenotazioni 2021);
  • nelle colonne da 6 a 8 le rettifiche in diminuzione dei crediti esposti nella sezione I del modello redditi 2022.

Nessuna compilazione delle colonne sopra del rigo RU141 indicati qualora si presenti la dichiarazione integrativa al modello redditi 2022.

Indicazione del titolare effettivo e rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento

Inoltre occorre compilare righi aggiuntivi nella sezione IV del quadro RU per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 finanziate con risorse del P.N.R.R. Tale obbligo deriva dagli articoli 17 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza).

in particolare occorre indicare i titolari effettivi compilando i seguenti righi:

  • RU150  vanno riportati i titolari effettivi dei fondi nel triennio 2020-2022;
  • RU151 vanno indicate le eventuali ulteriori sovvenzioni, con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta nel triennio 2020-2022, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento;
  • RU152 va compilato nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia fruito, nel periodo d’imposta 2020, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, indicando:
    • l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
    • il rapporto in percentuale tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai crediti d’imposta.

Ricerca, sviluppo e innovazione – formazione – investimenti

Il credito di imposta di cui ai comma da 198 al 206 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 richiede la compilazione, per le spese sostenute nel 2022, del quadro RU sezione I dei righi da RU1 a RU12, codice credito “L1”

 “L1” – Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1 , commi da 198 a 206, legge n. 160/2019; art. 1 , commi 185, 186 e 1064, lett. a), legge n. 178/2020; art. 1 , comma 45, legge n. 234/2021; art. 1 , comma 268, legge n. 197/2022); utilizzando il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

Inoltre del quadro RU sezione IV vanno compilati i seguenti righi:

  • RU100, RU101 e RU102 (investimenti 2022), righi RU153, RU154 e RU155 (investimenti 2021) 

Per i righi RU150 (titolare effettivo 2020-2022) e RU151 (altre sovvenzioni 2020-2022) si rinvia al paragrafo “Indicazione del titolare effettivo e rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento”

Qualora le spese per l’attività di R&S siano state effettuate in strutture produttive del Mezzogiorno occorre che la relativa maggiorazione del credito di imposta sia riportata nei righi RS401 e RS402 del quadro RS della sezione “Aiuti di Stato”, indicando il codice aiuto “61”.

Nei righi RU100, RU101 e RU102 vanno riportate in dettaglio le informazioni inerente la base di calcolo rispettivamente dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica maturati nel periodo d’imposta 2022.

Mentre nei righi RU153, RU154 e RU155, di nuova istituzione, vanno riportati i dati per integrare le informazioni indicate nel modello redditi 2022 circa la base di calcolo rispettivamente dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica maturati nel periodo d’imposta 2021.

La legge n. 205 del 2017 ai comma 46 fino al 56 dell’articolo 1 ha istituito e regolato il credito d’imposta Formazione 4.0 per il quale va compilato il quadro RU dei modelli redditi 2023 relativi alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2022 compilando i seguenti righi:

  • da RU1 a RU12 della sezione I del quadro RU indicando nel campo codice credito “F7”;
  • RU110 (investimenti 2022), RU156 (investimenti 2021).

Per la compilazione dei righi RU150 (titolare effettivo 2020-2022) e RU151 (altre sovvenzioni 2020-2022) si rinvia al paragrafo “Indicazione del titolare effettivo e rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento”

Va inoltre compilato il quadro RS, prospetto “Aiuti di Stato”, dei righi RS401 e RS402, utilizzando il codice aiuto “54”.

Il rigo RU110 contiene le informazioni di dettaglio sulla base di calcolo del credito Formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022.

Nel nuovo rigo RU156 devono essere riportate le informazioni integrative, rispetto a quelle contenute nel modello redditi 2022, circa la base di calcolo del credito Formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2021.

Trattamento fiscale

Tutti i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 sono fiscalmente irrilevanti, per espressa previsione di Legge. Sarà dunque necessario operare una variazione fiscale in diminuzione, ai fini Irpef/Ires e Irap, pari al contributo di competenza del periodo d’imposta.

Indicazione del titolare effettivo e rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento

Inoltre occorre compilare righi aggiuntivi nella sezione IV del quadro RU per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 finanziate con risorse del P.N.R.R. Tale obbligo deriva dagli articoli 17 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza).

in particolare occorre indicare i titolari effettivi compilando i seguenti righi:

  • RU150  vanno riportati i titolari effettivi dei fondi nel triennio 2020-2022;
  • RU151 vanno indicate le eventuali ulteriori sovvenzioni, con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta nel triennio 2020-2022, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento;
  • RU152 va compilato nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia fruito, nel periodo d’imposta 2020, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, indicando:
    • l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
    • il rapporto in percentuale tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai crediti d’imposta.

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Faq del 5 giugno 2023 – Credito d’imposta beni strumentali 4.0 – Compilazione rigo RU130

Domanda

Un’impresa, nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (di cui alla legge n. 232 del 2016) per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente. L’impresa ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
Con riferimento al caso sopra esposto, si chiede se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.

Risposta

Come precisato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

Faq del 5 giugno 2023 – Credito d’imposta beni strumentali 4.0 – Investimenti 2020

Domanda

Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Ciò rappresentato, si chiede se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.

Risposta

Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.