La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 24005 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in tema di transfer pricing ha statuito che il metodo da utilizzare prioritariamente al fine di stabilire il “valore normale” dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti a un gruppo multinazionale, è quello enunciato dalla seconda parte dell’art. 9, D.P.R. n. 917/1986, che lo individua nel riferimento, in via principale e in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, e in via subordinata – in caso di mancanza o inattendibilità di tali elementi – alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al criterio enunciato dalla prima parte del comma 3 della norma del TUIR, che va inteso nel senso che il mercato al quale occorre fare riferimento, ai fini della determinazione del valore normale dei prezzi e dei corrispettivi nelle vendite infragruppo, è quello nazionale del venditore, ossia il mercato italiano.
La Commissione Tributaria Regionale, a cui la Corte Suprema ha rinviato per la decisione, dovrà conformarsi al principio di diritto statuito. La Corte Suprema ha accolto le doglianze del contribuente contenute nel ricorso per cassazione prodotto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di secondo grado favorevole alla contribuente X – una multinazionale con sede principale in Belgio e sede secondaria in Italia. La controversia ha riguardato un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione della contribuente e accertato una maggiore IRPEG e una maggiore ILOR per l’anno d’imposta 1997.
L’Amministrazione finanziaria nel ricorso per cassazione ha ritenuto la decisione della Commissione Tributaria Regionale non rispondente alla normativa di riferimento nella parte in cui ha ritenuto che per la determinazione del prezzo di trasferimento, nell’accertamento dei redditi di imprese assoggettate a controllo della casa madre estera, il mercato rilevante fosse individuabile in quello del destinatario dei beni oggetto delle transazioni commerciali (nel caso specifico il mercato belga), dovendo tenersi conto dei prezzi ivi praticati in operazioni compatibili a quello oggetto di verifica. Ad avviso delle Entrate, tale affermazione di principio della CTR non ha considerato la peculiarità del caso concreto, consistente nell’impossibilità di effettuare il confronto con imprese operanti nel mercato belga, atteso che i soli soggetti compatibili, ivi operanti, erano tutte società collegate al gruppo . Pertanto i giudici di legittimità, nell’accogliere la tesi dell’Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto che la CTR avrebbe applicato in modo non corretto il principio di cui all’articolo 76, comma 5, e 9, comma 3, del TUIR (nel testo vigente ratione temporis), atteso che il “valore normale” della merce ceduta da una società appartenente allo stesso gruppo della società cessionaria non potrebbe che essere determinato, alla stregua delle predette disposizioni, tenendo conto del prezzo mediamente praticato per beni o servizi similari, in “condizioni di libera concorrenza”, per tali dovendosi intendere, nella fattispecie, le condizioni praticate dalla sede secondaria della contribuente sul marcato nazionale (italiano), nelle transazioni effettuate con imprese dello stesso settore. Tanto più laddove siffatte condizioni sarebbero inesistenti nel mercato estero (nello specie belga) nel quale i soggetti operanti in uno specifico settore fanno tutti parte del medesimo gruppo.
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